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title: "Modificabilità delle giustificazioni dell’offerta economica in sede di verifica di anomalia. Chiarimenti: sentenza n. 2213/2026 del CdS."
date: 2026-04-16
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Modificabilità delle giustificazioni dell’offerta economica in sede di verifica di anomalia. Chiarimenti: sentenza n. 2213/2026 del CdS.

Con la Sentenza n. 2213/2026 della Sezione V, il Consiglio di Stato ha fornito **chiarimenti in ordine alla modificabilità delle giustificazioni dell’offerta economica nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia**, nonché alla qualificazione delle voci di costo ai fini della loro essenzialità, con riferimento agli articoli 41 e 110 del D. Lgs. n. 36/2023.

 La vicenda trae origine dall’indizione di una procedura di gara per l’affidamento di lavori, nell’ambito della quale **l’aggiudicatario aveva fornito giustificazioni dell’offerta**, in sede di verifica dell’anomalia, **modificando alcune voci tra cui le spese generali e l’utile**. **Il secondo graduato proponeva ricorso deducendo l’illegittima modifica dell’offerta** economica e la sua inattendibilità.

 In primo grado **il TAR ha respinto il ricorso**, ritenendo che le modifiche intervenute riguardassero elementi non essenziali dell’offerta e fossero ammissibili nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, senza alterare complessivamente la proposta economica.

 **Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione** richiamando la propria **consolidata giurisprudenza**a mente della quale nell’ambito di una gara pubblica, **nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche per porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo**.

 Per il CdS **l’immodificabilità dell’offerta economica attiene esclusivamente al complessivo corrispettivo richiesto ed eventualmente a quelle specifiche voci che la lex specialis impone di precisare**, **mentre le altre voci di costo sono elementi che restano nella piena disponibilità dell’offerente e che possono essere modificati sia in sede di chiarimenti e giustificazioni**, sia nel corso dell’esecuzione del rapporto, rientrando tale potere nella libertà negoziale ed imprenditoriale. 

 In tale prospettiva, il Collegio, verificato che le spese generali e l’utile non erano state individuate, specificamente, quali voci costituenti elementi essenziali e immodificabili dell’offerta economica dalla disciplina di gara, ha ritenuto che le stesse potessero essere oggetto di rimodulazione concludendo per la legittimità dell’aggiudicazione.


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**N.:** 156

