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title: "Applicazione del CCNL e giudizio di equivalenza nelle procedure di gara pubbliche. Sentenza del TAR Lazio n. 5361/2026."
date: 2026-04-16
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
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# Applicazione del CCNL e giudizio di equivalenza nelle procedure di gara pubbliche. Sentenza del TAR Lazio n. 5361/2026.

In tema di applicazione, da parte di un operatore economico concorrente ad una procedura per l’affidamento di un contratto pubblico, del CCNL indicato nel bando di gara dalla stazione appaltante o di un diverso contratto che garantisca equivalenti tutele economiche e normative, di cui all’art. 11 e all’Allegato I.01 del D. Lgs. n. 36/2023, **si segnala la sentenza del TAR Lazio n. 5361 del 23 marzo 2026 interessante per una pluralità di motivi.**

 La vicenda trae origine da un **contenzioso sorto a causa del giudizio di “non equivalenza” espresso da una stazione appaltante nei confronti di un concorrente che aveva dichiarato di applicare un CCNL diverso – quello della metalmeccanica C011 – rispetto a quello edilizia industria F012 indicato dalla s.a. nel bando di gara, giudizio dal quale era conseguita l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura**.

 **In primo luogo il concorrente**, che in sede di offerta aveva dichiarato di applicare un CCNL diverso da quello indicato nel bando, **lamentava che la stazione appaltante avesse illegittimamente ritenuto inammissibile la dichiarazione**, **resa in sede di verifica dell’equivalenza**, con la quale lo stesso si era obbligato ad applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante. **Il TAR ha ritenuto la doglianza priva di fondamento**.

 A partire dalla qualifica del CCNL applicato come elemento essenziale dell’offerta economica in quanto incidente sulla determinazione dei costi della manodopera e, quindi, sul contenuto dell’offerta – in continuità con quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 9510/2025 e dall’ANAC nel Comunicato n. 2 del 10 febbraio 2026 – **il TAR Lazio conclude infatti che la dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL indicato nel bando – diverso da quello indicato in sede di offerta – non può essere presentata per la prima volta in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte** **in quanto, così facendo, si dà luogo ad una modifica di un elemento essenziale dell’offerta economica originariamente formulata in base ad un diverso contratto collettivo nazionale**. Sul punto, oltre a ciò, il Giudice di primo grado non manca di rilevare, inoltre, come l’impegno assunto ex post si ponga in contraddizione con la dichiarazione di equivalenza dallo stesso resa proprio durante il procedimento di verifica della stessa.

 Sempre a partire dallo stesso assunto, **il TAR ha respinto anche l’ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamentava l’illegittimità dell’esclusione potendosi procedere ad una cosiddetta “modifica in riduzione” del concorrente plurisoggettivo**, irrilevante ai fini dell’esecuzione del contratto. Per il TAR, l’estromissione di uno dei componenti del concorrente plurisoggettivo, infatti, si risolverebbe in un’inammissibile modifica di un elemento essenziale dell’offerta (l’individuazione del CCNL da applicare alla commessa) idoneo, come chiarito precedentemente, a conformare la struttura dei cosi dell’offerta economica.

 **In secondo luogo, il TAR ha ritenuto priva di fondamento anche la contestazione relativa alla valutazione della s.a. di ritenere illegittimo l’impegno**, contenuto nella dichiarazione di equivalenza, **a riconoscere trattamenti ad personam favorevoli, per colmare le differenze sostanziali esistenti tra i due CCNL** posti a raffronto. Il Giudice di primo grado ha osservato, infatti, come la valutazione compiuta dalla stazione appaltante si pone in linea rispetto **all’orientamento giurisprudenziale** (cfr. sentenza del TAR Emilia Romagna n. 325/2026) secondo il quale **la parità delle tutele retributive (e normative) in favore dei lavoratori dell’impresa appaltatrice deve trovare il proprio riferimento unicamente nel CCNL e il superminimo, dipendendo da un accordo individuale, non è configurabile come elemento collettivo e obbligatorio della retribuzione**. Di conseguenza, **l’impegno del concorrente a garantire un “superminimo” non è idoneo a colmare le differenze sostanziali esistenti sul piano economico tra due CCNL posti a raffronto**.

 Infine, per quanto riguarda le censure del ricorrente **in merito al giudizio di “non equivalenza” espresso dalla stazione appaltante**, il TAR – premesso che il giudizio di equivalenza delle tutele costituisce espressione della discrezionalità tecnica della s.a. che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che non sia manifestamente illogico, arbitrario o viziato da travisamento dei fatti – **ha rilevato come lo stesso ricorrente, avendo proposto l’introduzione di una serie di correttivi ad hoc necessari per bilanciare le minori tutele economiche del CCNL Metalmeccanica rispetto a quello Edilizia Industria, abbia di fatto riconosciuto che le tutele dei due CCNL non sono equivalenti**.

 **Inoltre, ritiene non persuasiva l’argomentazione del ricorrente secondo cui l’iscrizione e la contribuzione alla cassa edile rappresenta un onere e non un vantaggio per i lavoratori dell’edilizia.** **Per il TAR Lazio, è vero il contrario**in quanto il relativo onere è quasi interamente posto a carico del datore di lavoro e il lavoratore ne trae solo benefici in termini di tutela economica e normativa. **Ne consegue che l’omessa dimostrazione dell’esistenza di forme equivalenti di tutela nel settore metalmeccanico rappresenta uno scostamento significativo che correttamente è stato considerato dalla s.a. ostativo a un giudizio di effettiva equivalenza.**

 **Sembrano dunque iniziare a delinearsi dei principi cardine importanti che consolidano un modello interpretativo secondo il quale il CCNL è un elemento essenziale e non modificabile dell’offerta che impediscono alcuna integrazione o modifica postuma** che possa incidere sul costo della manodopera al fine di garantire il rispetto della par condicio tra i concorrenti.

 **Inoltre**, al di là dell’osservazione sopra esposta riguardante l’esistenza di una forma di tutela equivalente alla Cassa Edile, che **il CCNL Metalmeccanica** – **avendo una retribuzione globale annua inferiore a quello dell’Edilizia Industria – non possa essere considerato equivalente a quest’ultimo posto che l’art. 4, c.4 dell’Allegato I.01 del Codice ammette marginali scostamenti solo per quanto concerne la tutela normativa mentre non consente assolutamente scostamenti per quanto riguarda la tutela retributiva.**

 Gli uffici di ANCE Padova restano a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.


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