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title: "Subappalto necessario e contenuto della dichiarazione: chiarimenti nella delibera ANAC n. 85/2026."
date: 2026-04-20
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Subappalto necessario e contenuto della dichiarazione: chiarimenti nella delibera ANAC n. 85/2026.

Con la delibera n. 85/2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito **importanti chiarimenti in materia di subappalto cd “necessario” o “qualificante”, con particolare riguardo agli obblighi dichiarativi in capo agli operatori economici** ai fini della partecipazione alle procedure di gara.

 Il parere trae origine dalla richiesta di **verifica della legittimità dell’esclusione di un concorrente che** – mancante dei requisiti richiesti per alcune categorie scorporabili, la cui carenza intendeva colmare con riferimento a quelli posseduti nella classifica prevalente – **non aveva reso una specifica dichiarazione di ricorso al subappalto necessario** ai sensi dell’art. 119, c. 4, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023 e della lex specialis di gara, **limitandosi a una indicazione generica, priva di specifica indicazione delle lavorazioni da subappaltare.**

 È stata inoltre **posta la questione della possibile sanabilità di tale carenza mediante soccorso istruttorio**, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali che, sottolineando l’identità del regime giuridico del subappalto necessario e di quello facoltativo sebbene essi siano differenti dal punto di vista funzionale, giungono ad accettare l’identità di forma della dichiarazione essendo sufficiente che il concorrente esprima chiaramente la volontà di ricorrere al subappalto per qualificarsi e ritengono ammissibile che egli rimedi ad eventuali ambiguità della dichiarazione mediante chiarimenti in sede di soccorso istruttorio (Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2025, n. 7465; Cons. Stato, sez. VII, 6 giugno 2023, n. 5545; T.A.R. Toscana, 16 febbraio 2026, n. 361; Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2024, n. 1793; Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2024, n. 1743).

 **Nel caso in esame, l’ANAC ha chiarito che, pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale volto ad equiparare, sul piano formale, il subappalto necessario a quello facoltativo**, **resta imprescindibile che l’operatore economico indichi, già in sede di offerta, le specifiche lavorazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dal richiamato articolo 119 del Codice dei contratti**.

 Ne consegue che **una dichiarazione generica**, **priva dell’indicazione delle lavorazioni, non è idonea a colmare la carenza dei requisiti di qualificazione e non può essere sanata mediante soccorso istruttorio**, in quanto ciò determinerebbe una integrazione postuma della domanda in violazione della par condicio tra i concorrenti.

 L’Autorità ha pertanto concluso in tal senso, affermando la legittimità dell’esclusione del concorrente in assenza di una dichiarazione di subappalto necessario completa e conforme alla normativa di gara.


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