---
title: "Decreto Legge n. 19/2026 “DL PNRR” convertito nella Legge n. 50/2026: importanti previsioni per la conclusione dei lavori PNRR."
date: 2026-04-23
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
---

# Decreto Legge n. 19/2026 “DL PNRR” convertito nella Legge n. 50/2026: importanti previsioni per la conclusione dei lavori PNRR.

**È entrata in vigore il 21 aprile u.s. la Legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione**in legge, **con modificazioni**, **del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19** recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”*, **pubblicata nella G.U. n. 91 del 20 aprile 2026**.

 Di seguito, l’illustrazione delle **principali previsioni di interesse** **per gli appalti pubblici PNRR** ad opera della **Direzione Legislazione Opere Pubbliche**.

 **Articolo 1-** ***Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi PNRR***

 In sede di conversione, all’art. 1 del D.L. in commento, è stato introdotto il  comma 1-bis che – in relazione ** agli investimenti finanziati con risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026** – per convenzioni, contratti di appalto o atti di obbligo relativi agli interventi previsti dai medesimi investimenti **ancora in corso di esecuzione** e **con termine di ultimazione anteriore** rispetto a quello previsto dal PNRR, **fissa** **il termine per la conclusione degli stessi al 30 giugno 2026**. **Ciò, anche ai fini dell’applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento.**

 **A seguito dell’entrata in vigore della predetta legge**, **lo slittamento al 30 giugno **del** **termine per l’ultimazione degli interventi in argomento è **di diritto inserito nel contratto** o negli atti convenzionali, **anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti**, ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile.

 Lo stesso comma 1-bis precisa inoltre che **qualora gli interventi siano ultimati anteriormente al 30 giugno 2026 ma successivamente alla scadenza del termine originariamente previsto** negli atti **non si procede al riconoscimento di premio di accelerazione**.

  

 Le medesime disposizioni si applicano anche **ai casi in cui il termine di conclusione degli interventi** previsto nelle convenzioni, nei contratti di appalto o negli atti di obbligo **sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto **e gli **interventi non risultino ancora ultimati a tale data**.

 **Articolo 4 – “*Misure di semplificazione per l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo*”**

 In sede di conversione, anche all’art. 4 è stato introdotto un nuovo comma 1-bis a mente del quale, per salvaguardare l’interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con fondi del PNRR, l’amministrazione, **in caso di accesso** da parte dell’impresa appaltatrice a uno **strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza** **di tipo liquidatorio**, **dispone la risoluzione del contratto** al fine di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento.

 Alla risoluzione del contratto consegue **esclusivamente, per l’impresa, l’obbligo del pagamento delle penali da ritardo già maturate** **all’atto della risoluzione**, anche mediante escussione della garanzia definitiva presentata o compensazione dei crediti già maturati dall’impresa verso l’amministrazione.

 Nei medesimi casi, l’amministrazione utilizza i crediti maturati dall’impresa prima del deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza per l’integrale soddisfazione dei crediti retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori comunque impiegati nell’esecuzione dei lavori. I crediti residui sono, invece, versati alla massa attiva della procedura, secondo le norme vigenti.

 **A seguito della risoluzione del contratto**, l’amministrazione **procede all’individuazione del nuovo contraente che subentra nell’esecuzione dei lavori**, ai sensi dell’art. 124 del Codice dei Contratti. Il subentro avviene, in ogni caso, alle **medesime condizioni del contratto originario**. In caso di impossibilità, l’amministrazione può ricorrere alla **procedura negoziata senza pubblicazione del bando** per individuare il soggetto cui affidare il completamento dei lavori (comma 1-ter).

 Da ultimo, lo stesso comma precisa che **non è opponibile all’amministrazione** un eventuale **contratto di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda** stipulato dall’impresa appaltatrice nei sei mesi precedenti l’attivazione della procedura concorsuale o di composizione negoziata della crisi d’impresa.

 **Articolo 23 – “*Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR*”**

 L’articolo in commento, contenuto nella sezione VI, dedicata alle disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti, al comma 1, prevede che:

 
- Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari finanziati in tutto o in parte a valere su **risorse PNRR**, per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, non sia stato già raggiunto il **relativo target****PNRR**, ivi inclusi quelli affidati al **contraente generale**, **RFI è autorizzata, fino al 30 marzo 2026**,ad erogare ai **soggetti** **affidatari**, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, **fino al 10 per cento dell’ammontare delle riserve** riferite agli **oneri già sostenuti** dall’affidatario alla data di entrata in vigore della disposizione stessa e ritualmente **iscritte** in contabilità alla medesima data sulle quali **non si sia già espresso** il CCT.
- L’importo è **erogato**, previa costituzione da parte dell’affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta di valore pari all’importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni, **a titolo provvisorio e non comporta il riconoscimento delle pretese contenute nelle riserve**.
- Entro 270 giorni dall’avvenuta erogazione del predetto importo, l’affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve di cui al primo periodo al CCT che si esprime entro il termine di cui all’art. 4 dell’Allegato V.2 al Codice dei contratti (ovvero, di norma, entro 15 giorni dalla comunicazione del quesito. I giorni possono diventare 20, in caso di particolari esigenze istruttorie).
- Decorso inutilmente il termine di 270 giorni, **l’affidatario restituisce a RFI senza ritardo**, e comunque entro il termine di quindici giorni, **l’importo ricevuto**, in relazione alle **riserve non sottoposte al CCT entro il predetto termine**, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme, RFI è autorizzata a escutere la garanzia.
- Sulla base delle determinazioni assunte dal CCT, l’importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione. In tali casi, la **determinazione del collegio consultivo tecnico assume l’efficacia di lodo contrattuale.**

 **Articolo 23-bis “*Comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall’Unione europea*”**

 Tale articolo, introdotto in sede di conversione **in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’UE**, prevede che:

 
- l’appaltatore comunichi senza indugio al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento (RUP) **la conclusione dei lavori eseguiti dal subappaltatore**;
- in ogni caso, il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore (**DURC**), necessario ai fini del **pagamento degli stati di avanzamento lavori **(SAL) o **del saldo finale successivi alla conclusione dei lavori **oggetto di subappalto, **è acquisito, entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori medesimi**: 
- dalla **stazione appaltante **secondo le modalità ordinarie,
- o direttamente dal **subappaltatore in caso di malfunzionamento**, anche parziale, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, delle banche di dati o dei sistemi di interoperabilità a esso connessi.


## Custom Fields

**N.:** 163

