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title: "Riserve negli appalti pubblici: chiarimenti nel parere MIT n. 4241/2026."
date: 2026-04-27
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Riserve negli appalti pubblici: chiarimenti nel parere MIT n. 4241/2026.

Con il parere n. 4241/2026 il servizio Supporto Giuridico del MIT ha fornito chiarimenti in ordine all’iscrizione delle riserve negli appalti pubblici, ai sensi dell’art. 7, c. 2 dell’Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

 In particolare, con il quesito sottoposto all’attenzione del MIT è stato richiesto se, tra gli atti idonei ai fini della tempestiva iscrizione delle riserve, possano ricomprendersi anche documenti diversi dal registro di contabilità, nonché quali effetti derivino dalla mancata iscrizione nel primo atto utile.

 **Il MIT ha chiarito che la nozione di “primo atto idoneo” deve essere intesa in senso ampio, ricomprendendo ogni atto dell’appalto inserito nel flusso procedimentale e idoneo sia a documentare l’insorgenza del fatto pregiudizievole sia a manifestare il dissenso dell’impresa**, così da consentire alla stazione appaltante una tempestiva conoscenza della contestazione. **In tale ambito possono rientrare, a titolo esemplificativo, i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori, i verbali di concordamento nuovi prezzi, gli ordini di servizio e, più in generale, gli atti sottoscritti nell’ambito dell’esecuzione** nei quali l’impresa abbia occasione di formulare contestazioni. 

 È stato altresì precisato che **eventuali note informali o comunicazioni non inserite nei documenti contabili ufficiali non sono idonee a sostituire l’iscrizione della riserva**, pur potendo rilevare ai fini dell’obbligo di tempestiva informazione della stazione appaltante. 

 Il MIT ha inoltre chiarito che, **qualora il fatto dannoso si verifichi prima della disponibilità del registro di contabilità, l’impresa è comunque tenuta a iscrivere la riserva nel primo atto idoneo successivo**. La mancata iscrizione in tale atto comporta la decadenza dal diritto, anche nel caso in cui la riserva venga successivamente annotata nel registro di contabilità dopo la sottoscrizione di atti precedenti privi di contestazioni.


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**N.:** 165

