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title: "Garanzia sulla rata di saldo nei diversi casi di emissione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione. Chiarimenti nel parere MIT n. 4150/2026."
date: 2026-04-30
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Garanzia sulla rata di saldo nei diversi casi di emissione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione. Chiarimenti nel parere MIT n. 4150/2026.

Con il parere n. 4150/2026, **il servizio Supporto Giuridico del MIT ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo dell’art. 117, c. 9 del Codice dei contratti pubblici a mente del quale Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria**pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere definitivo dello stesso (due anni e due mesi).

 In particolare, **al MIT è stato richiesto se la disposizione si applichi esclusivamente nei casi in cui**, per la verifica della prestazione, **venga utilizzato il collaudo o debba ritenersi di applicarla anche nelle ipotesi**, disciplinate dall’art. 28, c.1 dell’Allegato II.14 al Codice dei contratti, **in cui** – ai sensi dell’art. 116, c.7 del D. Lgs. n. 36/2023 – il certificato di collaudo **può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione**.

 La risposta del MIT ha evidenziato che **il certificato di collaudo e il certificato di regolare esecuzione, pur essendo entrambi “forme di collaudo”, producono differenti effetti in termini di accettazione dell’opera** da parte del committente, ai sensi dell’art. 1655 c.c., **e ciò si riverbera nella conseguente necessità, o meno, di garanzia**.

 **Nel caso del certificato di collaudo, l’opera viene accettata** non al momento del collaudo provvisorio – da emettersi entro 6 mesi dalla fine dei lavori – ma **al momento dell’approvazione dello stesso**, espressa o tacita, **quando assume carattere definitivo** **(due anni e due mesi dopo).** **Per questo motivo**, dal momento che, tuttavia, l’appaltatore ha diritto al pagamento della rata di saldo al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell’art. 27 dell’Allegato II.14 al Codice, **è prevista la garanzia sulla rata di saldo.**

 **Nel caso di certificato di regolare esecuzione**, emesso entro 3 mesi dalla fine dei lavori, e a seguito di conferma dello stesso da parte del RUP, **l’opera è accettata e in quel momento si procede al pagamento della rata di saldo che non necessità di garanzia** proprio in virtù del fatto che si sta pagando un’opera accettata, ferma restando l’applicazione degli articoli 1667 e 1669 del codice civile.


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**N.:** 171

