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title: "Revisione prezzi negli appalti di lavori: pubblicati gli indici di costo per le Tipologie Omogenee di Lavorazioni – TOL."
date: 2026-05-06
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Revisione prezzi negli appalti di lavori: pubblicati gli indici di costo per le Tipologie Omogenee di Lavorazioni – TOL.

Come già comunicato a mezzo mail,**il 27 aprile 2026** è stato pubblicato ed **ha acquisito efficacia** **il Decreto Direttoriale MIT n. 743 del 30 marzo u.s. di adozione dei singoli indici di costo delle lavorazioni**, individuate da ISTAT **sulla base delle** **20 Tipologie Omogenee di Lavorazioni – TOL** **di cui alla Tabella A.1 dell’Allegato II.2-bis** al D. Lgs. n. 36/2026 e s.m.i., **necessari per la determinazione dell’indice sintetico da applicare ai fini della revisione prezzi di cui all’art. 60**del Codice dei contratti pubblici **negli appalti di lavoro**.

 Con la pubblicazione del decreto, **diventa così pienamente operativo il nuovo meccanismo di revisione prezzi basato sui TOL** – **introdotto nel Codice dal** D. Lgs. n. 209/2024 cd “**Correttivo**” e fortemente voluto dall’ANCE per avere indici più aderenti alla realtà dei cantieri e alle effettive dinamiche dei costi sostenuti dalle imprese – **che segna il superamento del sistema di revisione prezzi basato sui 3 indici ISTAT di costo di costruzione** utilizzabili al momento dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2023.

 **Il nuovo meccanismo legato ai TOL si applica alle gare per l’affidamento di lavori** **il cui avvio sia avvenuto a partire dal 27 aprile 2026**, a seconda della tipologia di gara, **mediante**:

 
- pubblicazione di un bando o di un avviso di indizione;
- trasmissione di un invito;
- adozione di una determina a contrarre.

 **Inoltre**, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del D.D. in argomento, **il nuovo meccanismo può essere applicato** **convenzionalmente**, **ossia previo accordo tra le parti**, **anche ad altre procedure e contratti**, **anche in deroga alle clausole revisionali ivi previste**, **nei limiti degli accantonamenti utilizzabili ai fini revisionali** (di cui all’art. 5, c. 1, lett. e) n. 6 dell’Allegato I.7 al Codice) **inseriti nel quadro economico dell’opera**. In particolare, si tratta delle procedure relative a:

 
1. **contratti non ancora stipulati**, **derivanti da bandi** o avvisi **pubblicati prima** **del 27 aprile 2026** ovvero – nel caso di procedure senza pubblicazione di bando/avviso – in relazione ai quali, a tale data, risultino già trasmessi gli inviti a presentare offerta;
2. **contratti in corso di esecuzione, con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal DL, ovvero annotate** nel libretto delle misure, **a far data dal 27 aprile 2026.**

 **Per quanto riguarda i casi dei contratti non ancora stipulati** di cui al precedente punto 1), essi sono **sicuramente** **soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2023** **e, quindi**, anche alla disciplina revisionale di cui **all’art. 60**. Rispetto ad essi, dunque, **la norma, ove concordato tra le parti, consente di applicare i nuovi TOL in luogo dei tre precedenti indici ISTAT** (fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria) inizialmente previsti.

 **Nella casistica di cui al punto 2)**, **rientrano inoltre sicuramente i contratti in corso di esecuzione affidati ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 dopo il 1 luglio 2023**, data in cui lo stesso è divenuto efficace: **come tali**, questi **contengono il richiamo all’art. 60**. **Anche in questo caso, se le parti concordano, la norma concede la possibilità di applicare i nuovi TOL** al posto dei tre indici ISTAT inizialmente previsti.

 **Tra i casi di cui al punto 2) sembra possibile far rientrare anche i contratti così detti “esodati”**, ossia quei contratti affidati ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 – contenenti il richiamo all’art. 29, c. 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022 e non rientranti in nessuna delle fattispecie previste dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 avendo un termine finale di presentazione dell’offerta successivo al 30 giugno 2023 – **per i quali l’art. 9, c. 1 del D.L. n. 73/2025 ha sancito l’applicazione della disciplina revisionale di cui all’art. 60 del nuovo Codice**, in deroga all’art. 29, c. 1, lett. b) del D.L. n. 4/2022 che non è mai entrato in vigore. Pertanto, **in virtù del richiamo al predetto art. 60**, **a tali contratti sembra possibile applicare, sempre in via convenzionale, la normativa sui nuovi TOL**, nei termini sopradescritti.

 Ciò chiarito con riguardo all’ambito di applicazione temporale del nuovo meccanismo dei TOL, nello specifico **gli indici sono stati costruiti a partire dalla definizione**, per ogni tipologia omogenea di lavorazione, **degli elementi di costo relativi alle componenti lavoro, materiali, macchine e attrezzature, energia, trasporti e rifiuti**, ed **individuando al loro interno le relative componenti elementari e le corrispondenti strutture di ponderazione** derivandole da progetti rappresentativi a prezzi 2022. **L’unica eccezione a quanto detto in merito agli elementi di costo è rappresentata dall’elemento “rifiuti”** **presente in tutte** le TOL **ad esclusione di** quelle dei numeri 4 **(movimento terra)**, 9 **(Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale)**, 10 **(Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato)**, 18 **(armamento ferroviario)** e 19 **(Fondazioni speciali, indagini geologiche e geotecniche)**. **Per queste ultime, potrà essere utilizzata la TOL numero 20 (Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero).**

 **Gli indici**, ricostruiti mensilmente per il periodo gennaio 2022 – febbraio 2026 assumendo il 2022 come anno base di riferimento uguale a 100, **saranno diffusi mensilmente dall’ISTAT venendo rilasciati solo in versione definitiva entro circa 60 giorni dalla fine del mese di riferimento**. In altri termini, ogni mese l’ISTAT pubblicherà indici “vecchi” di circa due mesi.

 **La pubblicazione** degli indici avverrà nel sito IstatData, nella sezione dati > prezzi > Tipologie Omogenee di Lavorazioni **raggiungibile direttamente tramite il seguente link:**

 [https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1](https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1),Z0400PRI,1.0/DCSC_INDICITOL

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 Con l’occasione, **si ritiene opportuno riepilogare di seguito l’intero meccanismo di revisione prezzi come innovato dal “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici che ha apportato modifiche alla disciplina dell’art. 60 e introdotto il nuovo Allegato II.2-bis**.

 **ATTIVAZIONE DELLE CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZI**

 L’attivazione delle clausole di revisione prezzi **avviene al verificarsi di una variazione del costo dell’opera – in aumento o in diminuzione – superiore al 3% dell’importo complessivo**. **La percentuale di compensazione è pari al 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.** Ciò ai sensi dell’art. 60, c. 2, lett. a). Esemplificando, nel caso di una variazione del costo dell’opera del 13%, il valore eccedente la variazione del 3% è pari a 10 e, di conseguenza, la percentuale di compensazione riconosciuta sarà del 9%.

 **DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DEI COSTI**

 Per determinare la variazione dei costi e dei prezzi **si devono utilizzare indici sintetici individuati sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni**, secondo le modalità stabilite dall’Allegato II.2-bis.

 In particolare, **il progettista deve indicare**, già in fase di elaborazione del progetto posto a base di gara, **l’indice sintetico revisionale**, **composto da una media ponderata degli indici**, selezionati tra quelli individuati dal Decreto Direttoriale MIT di cui sopra **tenuto conto delle lavorazioni del progetto di gara**.

 **In pratica**, per procedere alla formazione dell’indice sintetico revisionale della specifica gara, **il progettista deve**:

 
- **scomporre e classificare l’importo complessivo del progetto a base di gara risultante dal provvedimento di aggiudicazione secondo le diverse TOL** di cui alla Tabella A.1 dell’Allegato II.2-bis tenendo conto delle relative descrizioni estese contenute nella Tabella A.2 allo stesso allegato e dando precedenza alle TOL specializzate;
- **in base alla suddivisione così operata, determinare l’incidenza percentuale di ciascuna TOL** calcolata come rapporto tra l’importo complessivo delle lavorazioni associata ad ogni TOL e l’importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto;
- **calcolare l’indice sintetico**secondo la formula Nnnnnnnnn nella quale p è il peso percentuale della singola TOL considerata.

 Come detto in precedenza, nelle singole TOL è sempre compresa anche la componente rifiuti ad eccezione di quelle di cui ai numeri 4, 9, 10, 18 e 19 per le quali il progettista deve valutare l’elemento di coso relativo ai rifiuti facendo riferimento alla TOL n. 20 e individuandone il relativo peso percentuale. (cfr. art. 4 dell’Allegato II.2-bis).

 **IL VALORE DI RIFERIMENTO DELL’INDICE SINTETICO REVISIONALE**

 Così individuato l’indice sintetico revisionale, **il valore di riferimento per il calcolo dello stesso è quello relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione** (art. 4, c. 2 dell’Allegato II.2-bis): è quest’ultimo mese, dunque, a rappresentare il momento temporale rispetto al quale calcolare la revisione prezzi.  **Ciò, con l’unica eccezione rappresentata dal caso di sospensione dei termini di aggiudicazione** a seguito di provvedimento giurisdizionale cautelare o di proroga degli stessi per lo svolgimento della verifica di anomalia o per circostanze eccezionali o eventi imprevedibili. **In questi casi il valore di riferimento è quello dell’indice revisionale calcolato utilizzando gli indici sintetici relativi al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione** che ricordiamo dipendere dal tipo di procedura e dal criterio di aggiudicazione come disciplinato dall’Allegato I.3 e riportato nella seguente tabella.

 **LA VERIFICA DELLE VARIAZIONI DEL COSTO DEI CONTRATTI**

 La verifica delle variazioni del costo dei contratti, ai sensi dell’art. 5 del citato Allegato, **deve essere fatta con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali**, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici sintetici che, come detto in precedenza, è mensile.

 **La variazione è** **calcolata come differenza tra il valore dell’indice sintetico al momento della rilevazione e il valore di riferimento al mese di aggiudicazione della migliore offerta** (o del mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione nei casi sopra detti).

 Qualora la variazione superi la soglia del 3%, in aumento o in diminuzione, il direttore dei lavori procede all’accertamento e a darne comunicazione al RUP e all’appaltatore.

 **LA DETERMINAZIONE DELLE SOMME REVISIONALI**

 La determinazione delle somme dovute a titolo di revisione prezzi **deve avvenire in concomitanza con la scadenza degli stati di avanzamento dei lavori, a decorrere dalla data di accertamento del superamento della soglia attraverso l’adozione di uno specifico SAL revisionale che integra quello contrattuale**.

 **Il calcolo dell’importo revisionale avviene, di norma, applicando la metodologia prevista dalla Tabella B dell’Allegato II.2-bis** che, essendo meno complesso, è stato **individuato come metodo preferenziale**.

 **Le stazioni appaltanti**, tuttavia, nei documenti di gara iniziali **possono prevedere, motivandolo adeguatamente, l’utilizzo della metodologia di cui alla Tabella C** dello stesso Allegato. Questa offre una rappresentazione più accurata delle fluttuazioni dei prezzi richiedendo però una maggiore capacità organizzativa e di risorse e, per tale ragione, è stata **indicata dal legislatore come scelta residuale il cui utilizzo va adeguatamente motivato.**

 Sul punto, in conclusione, **si precisano** i seguenti aspetti:

 
- **la scelta della metodologia di calcolo dell’importo revisionale da parte della s.a. ha natura tecnico-discrezionale**;
- **qualora venga scelto il metodo di Tabella C, lo stesso non può essere modificato** in corso di esecuzione del contratto;
- **ove manchi una specifica indicazione** della metodologia da utilizzare nei documenti di gara, **si applica la metodologia della Tabella B**.

 **PAGAMENTO DEGLI IMPORTI REVISIONALI**

 La regolazione degli importi revisionali, in aumento o in diminuzione, **deve avvenire in occasione del pagamento dei SAL contrattuali**. Eventuali **importi non regolati sono compensati a valere sulla rata di saldo**. **Resta comunque ferma la possibilità di prevedere modalità semplificate di pagamento degli importi revisionali mediante adozione di un unico SAL** che riporti separatamente l’importo contrattuale e quello revisionale.

 **ACCORDI QUADRO**

 Nel caso di accordi-quadro (art. 6 dell’Allegato):

 
- **l’indice sintetico revisionale viene determinato al momento della stipula di ogni contratto di lavori attuativo** tenendo conto delle lavorazioni previste, degli associati indici TOL e dei relativi importi;
- **l’importo complessivo rispetto al quale va misurata la variazione del 3% è quello** risultante dalla stipula **del contratto attuativo**;
- il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico revisionale è quello relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatte salve le eccezioni sopra dette;
- l’importo di ogni stato di avanzamento revisionale è determinato secondo la metodologia della Tabella B.

 **VARIANTI IN CORSO D’OPERA**

 In caso di varianti in corso d’opera (art. 7), **la stazione appaltante deve procedere, sentito il progettista, a ridefinire l’indice sintetico** procedendo diversamente a seconda della natura della variante:

 
- **varianti di natura quantitativa**: **ferme restando le TOL** già individuate, **ne va rideterminato il relativo peso percentuale;**
- **varianti di natura qualitativa**: **l’indice sintetico viene modificato** nella propria composizione **integrando** – nella scomposizione e classificazione dell’importo del progetto – **le nuove TOL e rideterminandone i pesi percentuali**.

 **Il nuovo indice sintetico revisionale si applica ai SAL successivi all’approvazione della variante**. Restano peraltro ferme le somme già regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.

 **APPALTO INTEGRATO**

 In caso di appalto integrato (art. 9) **l’indice sintetico revisionale deve essere determinato durante la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica** alla base della gara **e, successivamente, va rideterminato durante la preparazione del progetto esecutivo, tenendo conto di eventuali modifiche** apportate da quest’ultimo. **Il valore di riferimento** per il calcolo dell’indice sintetico revisionale **è quello relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta**, fermo quanto previsto in caso di sospensione e proroga dei termini di aggiudicazione.

 **SUBAPPALTI O SUB-CONTRATTI COMUNICATI**

 In caso di ricorso a subappalti o sub-contratti oggetto di comunicazione alla stazione appaltante, **i relativi contratti devono** (art. 119, c. 2-bis) **contenere clausole di revisione prezzi lasciate alla determinazione delle parti tenendo conto**:

 
- del meccanismo revisionale e dei limiti di spesa dell’art. 60 (dunque delle soglie del 3% e del 90%);
- **delle specifiche prestazioni oggetto del subappalto/sub-contratto**;
- delle modalità di determinazione degli indici sintetici come disciplinate dall’Allegato II.2-bis.

 Ciò significa che **gli indici sintetici alla base delle clausole revisionali da inserire in questi contratti potranno non essere esattamente coincidenti con quelli utilizzati per le clausole revisionali del contratto principale d’appalto** dal momento che devono essere definiti in funzione delle specifiche lavorazioni affidate in subappalto / sub-contratto e quindi delle TOL ad esse relative.

 Si segnala in particolare che, mentre **nelle ipotesi in cui opera il pagamento diretto è la stazione appaltante a determinare le somme dovute a titolo revisionale** nei confronti del subappaltatore / sub-affidatario secondo il procedimento prima illustrato, **nei casi in cui opera il pagamento da parte dell’appaltatore è quest’ultimo che dovrà provvedere a determinarle secondo le disposizioni inserite nel contratto**, nel rispetto del quadro normativo vigente.

 **COPERTURA ECONOMICA DELLA REVISIONE PREZZI**

 Per la copertura economica della revisione prezzi **le stazioni appaltanti utilizzano**:

 
- **gli accantonamenti specificatamente destinati a questo scopo nel quadro economico** (art. 5, c.1, lett. e) punto 6) dell’Allegato I.7) peraltro alimentati anche dalle eventuali somme derivanti dall’applicazione della clausola revisionale in diminuzione;
- **nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti** di cui all'art. 5, c. 1, lett. e) punto 5), dell'Allegato I.7 fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- **le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione** dalle norme vigenti;
- **le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante**, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi ed emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

 Infine, è previsto che, **quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80%, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme che, nel caso dei lavori, possono derivare anche dalla rimodulazione della programmazione triennale o dell’elenco annuale** ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.


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**N.:** 176

