---
title: "Revisione prezzi negli appalti di lavori: pubblicati gli indici di costo per le Tipologie Omogenee di Lavorazioni – TOL. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
url: "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici/27092-revisione-prezzi-negli-appalti-di-lavori-pubblicati-gli-indici-di-costo-per-le-tipologie-omogenee-di-lavorazioni-%E2%80%93-tol"
date: "2026-06-21T17:35:41+00:00"
language: "it-IT"
---

N. 176

  [Lavori Pubblici](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici)    06 Maggio 2026

# Revisione prezzi negli appalti di lavori: pubblicati gli indici di costo per le Tipologie Omogenee di Lavorazioni – TOL.

[E' necessario effettuare il login per visualizzare l'articolo completo.](#jextbox-login-module-1 "Devi essere registrato per effettuare il login e per visualizzare l'articolo.")

  Remember Me

  pdf [circ\_n\_176 Decreto Direttoriale TOL.pdf](#)  365Kb  Downloads: **1**   zip [circ\_n\_176 ALLEGATO 2026.zip](#)  1.47Mb  Downloads: **2**

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://www.ancepadova.it" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Circolari", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Lavori pubblici", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Revisione prezzi negli appalti di lavori: pubblicati gli indici di costo per le Tipologie Omogenee di Lavorazioni – TOL.", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici/27092-revisione-prezzi-negli-appalti-di-lavori-pubblicati-gli-indici-di-costo-per-le-tipologie-omogenee-di-lavorazioni-%E2%80%93-tol" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/lavori-pubblici/27092-revisione-prezzi-negli-appalti-di-lavori-pubblicati-gli-indici-di-costo-per-le-tipologie-omogenee-di-lavorazioni-%E2%80%93-tol" }, "headline": "Revisione prezzi negli appalti di lavori: pubblicati gli indici di costo per le Tipologie Omogenee di Lavorazioni – TOL.", "description": "Come già comunicato a mezzo mail, il 27 aprile 2026 è stato pubblicato ed ha acquisito efficacia il Decreto Direttoriale MIT n. 743 del 30 marzo u.s. di adozione dei singoli indici di costo delle lavorazioni, individuate da ISTAT sulla base delle 20 Tipologie Omogenee di Lavorazioni – TOL di cui alla Tabella A.1 dell’Allegato II.2-bis al D. Lgs. n. 36/2026 e s.m.i., necessari per la determinazione dell’indice sintetico da applicare ai fini della revisione prezzi di cui all’art. 60 del Codice dei contratti pubblici negli appalti di lavoro. Con la pubblicazione del decreto, diventa così pienamente operativo il nuovo meccanismo di revisione prezzi basato sui TOL – introdotto nel Codice dal D. Lgs. n. 209/2024 cd “Correttivo” e fortemente voluto dall’ANCE per avere indici più aderenti alla realtà dei cantieri e alle effettive dinamiche dei costi sostenuti dalle imprese – che segna il superamento del sistema di revisione prezzi basato sui 3 indici ISTAT di costo di costruzione utilizzabili al momento dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2023. Il nuovo meccanismo legato ai TOL si applica alle gare per l’affidamento di lavori il cui avvio sia avvenuto a partire dal 27 aprile 2026, a seconda della tipologia di gara, mediante: pubblicazione di un bando o di un avviso di indizione; trasmissione di un invito; adozione di una determina a contrarre. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del D.D. in argomento, il nuovo meccanismo può essere applicato convenzionalmente, ossia previo accordo tra le parti, anche ad altre procedure e contratti, anche in deroga alle clausole revisionali ivi previste, nei limiti degli accantonamenti utilizzabili ai fini revisionali (di cui all’art. 5, c. 1, lett. e) n. 6 dell’Allegato I.7 al Codice) inseriti nel quadro economico dell’opera. In particolare, si tratta delle procedure relative a: contratti non ancora stipulati, derivanti da bandi o avvisi pubblicati prima del 27 aprile 2026 ovvero – nel caso di procedure senza pubblicazione di bando/avviso – in relazione ai quali, a tale data, risultino già trasmessi gli inviti a presentare offerta; contratti in corso di esecuzione, con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal DL, ovvero annotate nel libretto delle misure, a far data dal 27 aprile 2026. Per quanto riguarda i casi dei contratti non ancora stipulati di cui al precedente punto 1), essi sono sicuramente soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e, quindi, anche alla disciplina revisionale di cui all’art. 60. Rispetto ad essi, dunque, la norma, ove concordato tra le parti, consente di applicare i nuovi TOL in luogo dei tre precedenti indici ISTAT (fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria) inizialmente previsti. Nella casistica di cui al punto 2), rientrano inoltre sicuramente i contratti in corso di esecuzione affidati ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 dopo il 1 luglio 2023, data in cui lo stesso è divenuto efficace: come tali, questi contengono il richiamo all’art. 60. Anche in questo caso, se le parti concordano, la norma concede la possibilità di applicare i nuovi TOL al posto dei tre indici ISTAT inizialmente previsti. Tra i casi di cui al punto 2) sembra possibile far rientrare anche i contratti così detti “esodati”, ossia quei contratti affidati ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 – contenenti il richiamo all’art. 29, c. 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022 e non rientranti in nessuna delle fattispecie previste dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 avendo un termine finale di presentazione dell’offerta successivo al 30 giugno 2023 – per i quali l’art. 9, c. 1 del D.L. n. 73/2025 ha sancito l’applicazione della disciplina revisionale di cui all’art. 60 del nuovo Codice, in deroga all’art. 29, c. 1, lett. b) del D.L. n. 4/2022 che non è mai entrato in vigore. Pertanto, in virtù del richiamo al predetto art. 60, a tali contratti sembra possibile applicare, sempre in via convenzionale, la normativa sui nuovi TOL, nei termini sopradescritti. Ciò chiarito con riguardo all’ambito di applicazione temporale del nuovo meccanismo dei TOL, nello specifico gli indici sono stati costruiti a partire dalla definizione, per ogni tipologia omogenea di lavorazione, degli elementi di costo relativi alle componenti lavoro, materiali, macchine e attrezzature, energia, trasporti e rifiuti, ed individuando al loro interno le relative componenti elementari e le corrispondenti strutture di ponderazione derivandole da progetti rappresentativi a prezzi 2022. L’unica eccezione a quanto detto in merito agli elementi di costo è rappresentata dall’elemento “rifiuti” presente in tutte le TOL ad esclusione di quelle dei numeri 4 (movimento terra), 9 (Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale), 10 (Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato), 18 (armamento ferroviario) e 19 (Fondazioni speciali, indagini geologiche e geotecniche).&nbsp;Per queste ultime, potrà essere utilizzata la TOL numero 20 (Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero). Gli indici, ricostruiti mensilmente per il periodo gennaio 2022 – febbraio 2026 assumendo il 2022 come anno base di riferimento uguale a 100, saranno diffusi mensilmente dall’ISTAT venendo rilasciati solo in versione definitiva entro circa 60 giorni dalla fine del mese di riferimento. In altri termini, ogni mese l’ISTAT pubblicherà indici “vecchi” di circa due mesi. La pubblicazione degli indici avverrà nel sito IstatData, nella sezione dati &gt; prezzi &gt; Tipologie Omogenee di Lavorazioni raggiungibile direttamente tramite il seguente link: https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0400PRI,1.0/DCSC_INDICITOL *** Con l’occasione, si ritiene opportuno riepilogare di seguito l’intero meccanismo di revisione prezzi come innovato dal “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici che ha apportato modifiche alla disciplina dell’art. 60 e introdotto il nuovo Allegato II.2-bis. ATTIVAZIONE DELLE CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZI L’attivazione delle clausole di revisione prezzi avviene al verificarsi di una variazione del costo dell’opera – in aumento o in diminuzione – superiore al 3% dell’importo complessivo. La percentuale di compensazione è pari al 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire. Ciò ai sensi dell’art. 60, c. 2, lett. a). Esemplificando, nel caso di una variazione del costo dell’opera del 13%, il valore eccedente la variazione del 3% è pari a 10 e, di conseguenza, la percentuale di compensazione riconosciuta sarà del 9%. DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DEI COSTI Per determinare la variazione dei costi e dei prezzi si devono utilizzare indici sintetici individuati sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni, secondo le modalità stabilite dall’Allegato II.2-bis. In particolare, il progettista deve indicare, già in fase di elaborazione del progetto posto a base di gara, l’indice sintetico revisionale, composto da una media ponderata degli indici, selezionati tra quelli individuati dal Decreto Direttoriale MIT di cui sopra tenuto conto delle lavorazioni del progetto di gara. In pratica, per procedere alla formazione dell’indice sintetico revisionale della specifica gara, il progettista deve: scomporre e classificare l’importo complessivo del progetto a base di gara risultante dal provvedimento di aggiudicazione secondo le diverse TOL di cui alla Tabella A.1 dell’Allegato II.2-bis tenendo conto delle relative descrizioni estese contenute nella Tabella A.2 allo stesso allegato e dando precedenza alle TOL specializzate; in base alla suddivisione così operata, determinare l’incidenza percentuale di ciascuna TOL calcolata come rapporto tra l’importo complessivo delle lavorazioni associata ad ogni TOL e l’importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto; calcolare l’indice sintetico secondo la formula Nnnnnnnnn nella quale p è il peso percentuale della singola TOL considerata. Come detto in precedenza, nelle singole TOL è sempre compresa anche la componente rifiuti ad eccezione di quelle di cui ai numeri 4, 9, 10, 18 e 19 per le quali il progettista deve valutare l’elemento di coso relativo ai rifiuti facendo riferimento alla TOL n. 20 e individuandone il relativo peso percentuale. (cfr. art. 4 dell’Allegato II.2-bis). IL VALORE DI RIFERIMENTO DELL’INDICE SINTETICO REVISIONALE Così individuato l’indice sintetico revisionale, il valore di riferimento per il calcolo dello stesso è quello relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione (art. 4, c. 2 dell’Allegato II.2-bis): è quest’ultimo mese, dunque, a rappresentare il momento temporale rispetto al quale calcolare la revisione prezzi.&nbsp; Ciò, con l’unica eccezione rappresentata dal caso di sospensione dei termini di aggiudicazione a seguito di provvedimento giurisdizionale cautelare o di proroga degli stessi per lo svolgimento della verifica di anomalia o per circostanze eccezionali o eventi imprevedibili. In questi casi il valore di riferimento è quello dell’indice revisionale calcolato utilizzando gli indici sintetici relativi al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione che ricordiamo dipendere dal tipo di procedura e dal criterio di aggiudicazione come disciplinato dall’Allegato I.3 e riportato nella seguente tabella. LA VERIFICA DELLE VARIAZIONI DEL COSTO DEI CONTRATTI La verifica delle variazioni del costo dei contratti, ai sensi dell’art. 5 del citato Allegato, deve essere fatta con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici sintetici che, come detto in precedenza, è mensile. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell’indice sintetico al momento della rilevazione e il valore di riferimento al mese di aggiudicazione della migliore offerta (o del mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione nei casi sopra detti). Qualora la variazione superi la soglia del 3%, in aumento o in diminuzione, il direttore dei lavori procede all’accertamento e a darne comunicazione al RUP e all’appaltatore. LA DETERMINAZIONE DELLE SOMME REVISIONALI La determinazione delle somme dovute a titolo di revisione prezzi deve avvenire in concomitanza con la scadenza degli stati di avanzamento dei lavori, a decorrere dalla data di accertamento del superamento della soglia attraverso l’adozione di uno specifico SAL revisionale che integra quello contrattuale. Il calcolo dell’importo revisionale avviene, di norma, applicando la metodologia prevista dalla Tabella B dell’Allegato II.2-bis che, essendo meno complesso, è stato individuato come metodo preferenziale. Le stazioni appaltanti, tuttavia, nei documenti di gara iniziali possono prevedere, motivandolo adeguatamente, l’utilizzo della metodologia di cui alla Tabella C dello stesso Allegato. Questa offre una rappresentazione più accurata delle fluttuazioni dei prezzi richiedendo però una maggiore capacità organizzativa e di risorse e, per tale ragione, è stata indicata dal legislatore come scelta residuale il cui utilizzo va adeguatamente motivato. Sul punto, in conclusione, si precisano i seguenti aspetti: la scelta della metodologia di calcolo dell’importo revisionale da parte della s.a. ha natura tecnico-discrezionale; qualora venga scelto il metodo di Tabella C, lo stesso non può essere modificato in corso di esecuzione del contratto; ove manchi una specifica indicazione della metodologia da utilizzare nei documenti di gara, si applica la metodologia della Tabella B. PAGAMENTO DEGLI IMPORTI REVISIONALI La regolazione degli importi revisionali, in aumento o in diminuzione, deve avvenire in occasione del pagamento dei SAL contrattuali. Eventuali importi non regolati sono compensati a valere sulla rata di saldo. Resta comunque ferma la possibilità di prevedere modalità semplificate di pagamento degli importi revisionali mediante adozione di un unico SAL che riporti separatamente l’importo contrattuale e quello revisionale. ACCORDI QUADRO Nel caso di accordi-quadro (art. 6 dell’Allegato): l’indice sintetico revisionale viene determinato al momento della stipula di ogni contratto di lavori attuativo tenendo conto delle lavorazioni previste, degli associati indici TOL e dei relativi importi; l’importo complessivo rispetto al quale va misurata la variazione del 3% è quello risultante dalla stipula del contratto attuativo; il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico revisionale è quello relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatte salve le eccezioni sopra dette; l’importo di ogni stato di avanzamento revisionale è determinato secondo la metodologia della Tabella B. VARIANTI IN CORSO D’OPERA In caso di varianti in corso d’opera (art. 7), la stazione appaltante deve procedere, sentito il progettista, a ridefinire l’indice sintetico procedendo diversamente a seconda della natura della variante: varianti di natura quantitativa: ferme restando le TOL già individuate, ne va rideterminato il relativo peso percentuale; varianti di natura qualitativa: l’indice sintetico viene modificato nella propria composizione integrando – nella scomposizione e classificazione dell’importo del progetto – le nuove TOL e rideterminandone i pesi percentuali. Il nuovo indice sintetico revisionale si applica ai SAL successivi all’approvazione della variante. Restano peraltro ferme le somme già regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali. APPALTO INTEGRATO In caso di appalto integrato (art. 9) l’indice sintetico revisionale deve essere determinato durante la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica alla base della gara e, successivamente, va rideterminato durante la preparazione del progetto esecutivo, tenendo conto di eventuali modifiche apportate da quest’ultimo. Il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico revisionale è quello relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fermo quanto previsto in caso di sospensione e proroga dei termini di aggiudicazione. SUBAPPALTI O SUB-CONTRATTI COMUNICATI In caso di ricorso a subappalti o sub-contratti oggetto di comunicazione alla stazione appaltante, i relativi contratti devono (art. 119, c. 2-bis) contenere clausole di revisione prezzi lasciate alla determinazione delle parti tenendo conto: del meccanismo revisionale e dei limiti di spesa dell’art. 60 (dunque delle soglie del 3% e del 90%); delle specifiche prestazioni oggetto del subappalto/sub-contratto; delle modalità di determinazione degli indici sintetici come disciplinate dall’Allegato II.2-bis. Ciò significa che gli indici sintetici alla base delle clausole revisionali da inserire in questi contratti potranno non essere esattamente coincidenti con quelli utilizzati per le clausole revisionali del contratto principale d’appalto dal momento che devono essere definiti in funzione delle specifiche lavorazioni affidate in subappalto / sub-contratto e quindi delle TOL ad esse relative. Si segnala in particolare che, mentre nelle ipotesi in cui opera il pagamento diretto è la stazione appaltante a determinare le somme dovute a titolo revisionale nei confronti del subappaltatore / sub-affidatario secondo il procedimento prima illustrato, nei casi in cui opera il pagamento da parte dell’appaltatore è quest’ultimo che dovrà provvedere a determinarle secondo le disposizioni inserite nel contratto, nel rispetto del quadro normativo vigente. COPERTURA ECONOMICA DELLA REVISIONE PREZZI Per la copertura economica della revisione prezzi le stazioni appaltanti utilizzano: gli accantonamenti specificatamente destinati a questo scopo nel quadro economico (art. 5, c.1, lett. e) punto 6) dell’Allegato I.7) peraltro alimentati anche dalle eventuali somme derivanti dall’applicazione della clausola revisionale in diminuzione; nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti di cui all'art. 5, c. 1, lett. e) punto 5), dell'Allegato I.7 fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi ed emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. Infine, è previsto che, quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80%, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme che, nel caso dei lavori, possono derivare anche dalla rimodulazione della programmazione triennale o dell’elenco annuale ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2026-05-06T17:52:31+02:00", "dateCreated": "2026-05-06T17:52:31+02:00", "dateModified": "2026-05-06T17:57:46+02:00" }
```
