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title: "Giudizio di equivalenza tra CCNL nelle gare pubbliche. Superminimo non idoneo a colmare le differenze retributive. Sentenza del CdS n. 3209/2026."
date: 2026-05-20
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Giudizio di equivalenza tra CCNL nelle gare pubbliche. Superminimo non idoneo a colmare le differenze retributive. Sentenza del CdS n. 3209/2026.

**Il Consiglio di Stato**, con la Sentenza n. 3209/2026, **è tornato a pronunciarsi sul tema della verifica di equivalenza tra contratti collettivi negli appalti pubblici** ribadendo nuovamente che **non si può utilizzare il superminimo per rendere economicamente equivalente un CCNL che presenti minimi tabellari inferiori rispetto a quelli previsti dal CCNL indicato dalla stazione appaltante** nella documentazione di gara.

 La vicenda trae origine da un contenzioso originatosi nell’ambito di una procedura per l’affidamento di un servizio di asilo nido nella quale il soggetto risultato aggiudicatario aveva indicato di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante colmando le differenze economiche mediante un superminimo cd. “collettivo”, ovvero individuato dal diverso CCNL applicato dal concorrente come una componente retributiva che concorre alla determinazione della retribuzione globale annua.

 Dopo che in primo grado il TAR Lazio aveva accolto il ricorso presentato dal secondo graduato richiamando le prime precedenti pronunce in materia, la vicenda è giunta all’attenzione del Consiglio di Stato che ha confermato la decisione del giudice di primo grado ritenendola perfettamente condivisibile.

 In particolare, **il Consiglio di Stato ha chiarito che il superminimo non può essere utilizzato per colmare il divario economico tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello differente applicato dall’operatore economico**.

 Ciò dal momento che – pur riconoscendo la complessità dell’operazione di verifica dell’equivalenza, soprattutto in carenza del Decreto Ministeriale cui, ai sensi del comma 5 dell’art. 4 dell’Allegato I.01 al Codice dei contratti, spetterà il compito di dettare le linee guida per l’espletazione della stessa – **la valutazione non può discostarsi dal vincolo costituito dalle statuizioni normative**. Ne consegue che, **alla luce del disposto letterale dell’art. 4 del citato Allegato, secondo cui la valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua le cui voci sono espressamente elencate**. L’interpretazione tassativa della norma si impone, secondo il Consiglio di Stato, essendo il rigore necessario ad assicurare ai lavoratori adeguata tutela nell’ambito del mercato delle commesse pubbliche.

 **N.B.** Ne deriva, dunque, che **ai fini dell’equivalenza possono considerarsi solo le parti fisse della retribuzione ed il superminimo non lo è. Di conseguenza, lo stesso non può essere considerato ai fini della dichiarazione di equivalenza**.


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**N.:** 184

