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title: "Qualificazione SOA e requisito della cifra d’affari negli appalti di maggiore importo: chiarimenti con il parere MIT n. 4207/2026"
date: 2026-05-25
categories:
  - name: "Lavori Pubblici"
    url: "https://www.ancepadova.it/lavori-pubblici1.md"
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# Qualificazione SOA e requisito della cifra d’affari negli appalti di maggiore importo: chiarimenti con il parere MIT n. 4207/2026

Con il parere n. 4207/2026, il **servizio Supporto Giuridico** **del MIT** ha fornito **chiarimenti in merito al requisito della cifra d’affari richiesto agli operatori economici qualificati in classifica VIII per la partecipazione ad appalti di importo superiore a 20.658.000€**, di cui all’art. 2, c. 6 dell’Allegato II.12 al D.lgs. n. 36/2023.

 In particolare, il quesito ha riguardato la corretta individuazione del parametro cui rapportare il requisito della cifra d’affari pari a 2,5 volte l’importo dell’appalto, **chiedendo se vada riferito esclusivamente alle categorie per le quali è richiesta la classifica VIII oppure all’intero importo posto a base di gara**.

 Nel parere, **il Ministero ha richiamato quanto previsto dal citato articolo 2** a mente del quale, per gli appalti di importo a base di gara superiore a 20.658.000€, l’operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve avere realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, **una cifra d’affari ottenuta mediante attività diretta e indiretta non inferiore a 2,5 volte l’importo posto a base di gara.**

 Il MIT ha inoltre richiamato la sentenza del TAR Puglia – Lecce n. 386/2024 nella quale si afferma che la classifica VIII costituisce lo scaglione più elevato del sistema di qualificazione SOA, senza tuttavia esaurire la capacità economico-finanziaria dell’operatore economico, permanendo in capo alle stazioni appaltanti la facoltà di prevedere nella lex specialis ulteriori requisiti relativi alla cifra d’affari.

 Alla luce di tali considerazioni, **il Ministero ha concluso che il requisito della cifra d’affari previsto dall’art. 2, c. 6 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 deve essere parametrato all’intero importo posto a base di gara e non alle sole categorie per le quali è richiesta la classifica VIII. **


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**N.:** 187

