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title: "Condizioni di liceità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.Risposta ad Interpello."
date: 2014-02-12
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Condizioni di liceità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.Risposta ad Interpello.

Con l’allegata nota n. 5 del 30 gennaio u.s., il Ministero del Lavoro ha risposto all’istanza di Interpello avanzata dalla Confindustria in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 20, comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003, relativa alla disciplina del contratto di somministrazione di lavoro ed, in particolare, alla sussistenza o meno dell’obbligo dell’impresa utilizzatrice di comunicare alla DtL di aver effettuato la valutazione dei rischi, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, il dicastero ha chiarito che la disposizione prevista dalla lett. c), comma 5 dell’art. 20, nel prevedere il divieto per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n. 626/94 e s.m., di stipulare contratti di somministrazione, non ha però previsto alcun obbligo di comunicazione, ovvero di notifica alla Dtl, in ordine all’avvenuta valutazione dei rischi. Pertanto, il divieto suddetto opera esclusivamente nelle ipotesi in cui l’impresa non sia in grado di poter dimostrare, in sede di verifica ispettiva, tramite l’esibizione del relativo documento di valutazione dei rischi (DVR), l’avvenuta effettuazione della stessa. Sul punto, è stato altresì richiamato quanto già chiarito con la risposta ad Interpello n. 26/2007, secondo il quale il somministratore deve accertare l’avvenuta predisposizione del DVR da parte dell’utilizzatore per accertare che la valutazione dei rischi sia stata effettivamente eseguita.


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