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title: "Legge n. 9/2014 (G.U. n. 43/2014) di conversione del Decreto Legge n. 145/2013 (c.d. \"Destinazione Italia\"). Provvedimenti in materia di lavoro sommerso e irregolare."
date: 2014-03-04
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Legge n. 9/2014 (G.U. n. 43/2014) di conversione del Decreto Legge n. 145/2013 (c.d. "Destinazione Italia"). Provvedimenti in materia di lavoro sommerso e irregolare.

Come è stato ricordato nella nostra circolare n. 61 del 26 febbraio u.s., è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 la Legge 21 febbraio 2014, n. 9, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 145/2013 recante *Interventi urgenti di avvio del “**Piano**Destinazione Italia**” per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.*

 Tra le disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 145/2013 e oggetto di alcune modifiche in sede di conversione, si segnalano, per quanto di interesse, le seguenti novità in materia di lavoro, contenute all’art. 14 *“Misure di contrasto al**lavoro sommerso e irregolare”.*

 
1. Modifica dell’art. 3 del D.L. n. 12/02 e ss. mm.ii.
2. Modifica dell’art. 14, comma 4, lett. c) e comma 5, lett. b) del D.Lgs n. 81/08
3. Modifica dei commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del D.Lgs n. 66/03
4. I maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati in un apposito capitolo dell’entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione e per essere destinati al finanziamento di misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate ad una maggior vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di promozione e prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 Viene stabilito un incremento pari al 30% delle sanzioni previste per l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (c.d. lavoratori in nero). Tale incremento comporterà, per ciascun lavoratore irregolare, una sanzione amministrativa da un minimo di 1.950 euro (precedentemente 1.500 euro) ad un massimo di euro 15.600 (precedentemente 12.000 euro), maggiorata di euro 195 (precedentemente 150 euro) per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

 L’importo della sanzione, invece, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo, passerà da un minimo di euro 1.300 (precedentemente 1.000 euro) ad un massimo di euro 10.400 (precedentemente 8.000 euro) per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 33 (precedentemente 30 euro) per ciascuna giornata di lavoro irregolare.

 Con riferimento alla suddetta violazione (art. 3 DL n.12/02) è stato precisato che non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 del Dlgs n. 124/04, che resterà valida per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge n. 145/2013.

 Viene previsto un incremento del 30% delle somme aggiuntive stabilite nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

 Tenuto conto di tale incremento, l’importo della somma aggiuntiva sarà pari a 1.950 euro (precedentemente 1.500 euro) nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.250 euro (precedentemente 2.500 euro) nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

 L’incremento del 30% sarà applicato anche con riferimento al pagamento della somma aggiuntiva unica prevista per la revoca del provvedimento sospensivo da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali, che sarà pari a 3.250 euro (precedentemente 2.500 euro).

 Viene prevista la duplicazione (e non più decuplicazione come inizialmente stabilito dal Decreto) degli importi delle sanzioni amministrative per la violazione delle seguenti disposizioni.

 L’importo della sanzione amministrativa per superamento della durata media dell'orario di lavoro (art. 4, comma 2) e per la violazione delle disposizioni relative ai riposi settimanali (art. 9, comma 1) sale da un minimo di 200 euro (precedentemente 100 euro) ad un massimo di 1.500 euro (precedentemente 750 euro), per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all’art. 4*,*commi 3 o 4, la sanzione amministrativa sale da un minimo di 800 euro (precedentemente 400 euro) a un massimo di 3.000 euro (precedentemente 1.500 euro). Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all’art. 4*,*commi 3 o 4, la sanzione amministrativa sale da un minimo di 2.000 euro (precedentemente 1.000 euro) a un massimo di 10.000 euro (precedentemente 5.000 euro) e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

 Per la violazione delle disposizioni relative ai riposi giornalieri (art. 7, comma 1), l’importo della sanzione amministrativa sale da un minimo di 100 euro (precedentemente 50 euro) ad un massimo di 300 euro (precedentemente 150 euro).

 Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 600 euro (precedentemente 300 euro) a 2.000 euro (precedentemente 1.000 euro).

 Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 1.800 euro (precedentemente 900 euro) a 3.000 euro (precedentemente 1.500 euro) e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

 Tali disposizioni si applicheranno anche alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.


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