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title: "Buoni lavoro (c.d. voucher) per lavoro occasionale accessorio. Esclusione del loro utilizzo da parte delle imprese per retribuire lavoratori che svolgono prestazioni in appalto"
date: 2014-09-05
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Buoni lavoro (c.d. voucher) per lavoro occasionale accessorio. Esclusione del loro utilizzo da parte delle imprese per retribuire lavoratori che svolgono prestazioni in appalto

Come è noto, i buoni lavoro (o voucher) costituiscono un sistema – previsto dalla vigente normativa (art. 70 D. Lgs. n. 276/2003 come riscritto, o meglio dire sostituito, dall'art. 32, comma 1, della Legge n. 92/2012) – per retribuire prestazioni di lavoro "occasionale accessorio" al di fuori di un normale contratto di lavoro.

 I voucher offrono al committente la possibilità di beneficiare delle prestazioni di lavoro con copertura assicurativa INAIL, per eventuali incidenti sul lavoro, senza dover effettuare la comunicazione anticipata on-line al Centro per l'Impiego attraverso il sistema [**www.co.lavoro.gov.it**](http://www.co.lavoro.gov.it/) e senza dover riportare alcuna "scritturazione" sul Libro Unico del Lavoro (LUL).

 Per rendere più certo l'utilizzo dei voucher da parte dei committenti e lavoratori, il concetto di occasionalità del lavoro accessorio è stato identificato, attraverso l'art. 32 della Legge Fornero n. 92/2012 (che, come già detto, ha riformato l'originario art. 70 del Decreto Legislativo n. 276/2003) con il limite economico del compenso nel corso di un anno solare.

 La soglia rivalutata, al netto di quanto dovuto per i contributi, per il 2014 è pari a:

 -          5.050,00 euro: limite complessivo per il prestatore;

 -          2.020,00 euro: limite massimo che il prestatore può percepire da un imprenditore commerciale o professionista.

 Il voucher può essere utilizzato da tutte le categorie di prestatori (con alcuni limiti per esempio in agricoltura).

 Rammentiamo che anche i lavoratori in CIG possono effettuare lavori con voucher in tutti i settori produttivi entro il limite massimo di euro 3.000,00 di corrispettivo per anno solare (in tal caso l'INPS, dopo l'avvenuta comunicazione dell'instaurazione del rapporto da parte del committente, provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alla prestazione integrativa del salario gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

 I compensi percepiti con voucher sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o di inoccupato.

 Dal 15 gennaio 2014 i rapporti di lavoro con voucher si instaurano, dopo l'acquisto dei buoni telematici o cartacei, con una comunicazione (che vale anche ai fini INAIL) direttamente all'INPS ed esclusivamente con modalità telematiche ([www.inps.it](http://www.inps.it/)).

 Secondo le modifiche della Legge Fornero n. 92/2012 (art. 32) la totalità dei committenti (privati, imprenditori commerciali e professionisti, enti pubblici) può usare il lavoro occasionale accessorio, cioè il lavoro a voucher.

 Pertanto anche le aziende - essendo l'imprenditore commerciale inteso come la persona fisica i giuridica che opera in un certo mercato, senza quindi che l'aggettivo commerciale circoscriva l'attività all'intermediazione nella circolazione di beni – hanno titolo per offrire prestazioni di lavoro occasionale accessorio.

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 N.B. Riteniamo indispensabile ribadire ora che il lavoro a voucher non è consentito per le prestazioni a favore di terzi, come appalti e somministrazioni (cfr. Circolari INPS nn. 88/2009 e 17/2010 nonché Circolare Min. Lavoro 18 gennaio 2013 n. 4).

 In buona sostanza, le prestazioni in questione devono essere rivolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione stessa.

 Deve quindi limitarsi il lavoro occasionale accessorio ad un rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, restando escluso che un'impresa possa reclutare e retribuire lavoratori con i voucher per svolgere prestazioni a favore di terzi, come accade nel caso di un appalto.

 Ciò darebbe, come è intuibile, immediatamente vita a fenomeni di destrutturazioni aziendali e di dumping sociale.

 N.B. Invitiamo pertanto le imprese associate a vigilare, in particolare con riguardo alla presenza di lavoratori adibiti alle lavorazioni nei cantieri dalle imprese subappaltatrici, sulla regolarità dei rapporti di lavoro anche di queste ultime.

 I nostri uffici rimangono a disposizione per gli ulteriori chiarimenti si rendessero necessari.


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