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title: "Buoni lavoro (c.d. voucher) per lavoro occasionale accessorio. Esclusione del loro utilizzo da parte delle imprese per retribuire lavoratori che svolgono prestazioni in appalto - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 231

  [Legislazione Lavoro](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/legislazione-lavoro)    05 Settembre 2014

# Buoni lavoro (c.d. voucher) per lavoro occasionale accessorio. Esclusione del loro utilizzo da parte delle imprese per retribuire lavoratori che svolgono prestazioni in appalto

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I voucher offrono al committente la possibilità di beneficiare delle prestazioni di lavoro con copertura assicurativa INAIL, per eventuali incidenti sul lavoro, senza dover effettuare la comunicazione anticipata on-line al Centro per l'Impiego attraverso il sistema www.co.lavoro.gov.it e senza dover riportare alcuna "scritturazione" sul Libro Unico del Lavoro (LUL). Per rendere più certo l'utilizzo dei voucher da parte dei committenti e lavoratori, il concetto di occasionalità del lavoro accessorio è stato identificato, attraverso l'art. 32 della Legge Fornero n. 92/2012 (che, come già detto, ha riformato l'originario art. 70 del Decreto Legislativo n. 276/2003) con il limite economico del compenso nel corso di un anno solare. La soglia rivalutata, al netto di quanto dovuto per i contributi, per il 2014 è pari a: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.050,00 euro: limite complessivo per il prestatore; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.020,00 euro: limite massimo che il prestatore può percepire da un imprenditore commerciale o professionista. Il voucher può essere utilizzato da tutte le categorie di prestatori (con alcuni limiti per esempio in agricoltura). Rammentiamo che anche i lavoratori in CIG possono effettuare lavori con voucher in tutti i settori produttivi entro il limite massimo di euro 3.000,00 di corrispettivo per anno solare (in tal caso l'INPS, dopo l'avvenuta comunicazione dell'instaurazione del rapporto da parte del committente, provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alla prestazione integrativa del salario gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. I compensi percepiti con voucher sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato o di inoccupato. Dal 15 gennaio 2014 i rapporti di lavoro con voucher si instaurano, dopo l'acquisto dei buoni telematici o cartacei, con una comunicazione (che vale anche ai fini INAIL) direttamente all'INPS ed esclusivamente con modalità telematiche (www.inps.it). Secondo le modifiche della Legge Fornero n. 92/2012 (art. 32) la totalità dei committenti (privati, imprenditori commerciali e professionisti, enti pubblici) può usare il lavoro occasionale accessorio, cioè il lavoro a voucher. Pertanto anche le aziende - essendo l'imprenditore commerciale inteso come la persona fisica i giuridica che opera in un certo mercato, senza quindi che l'aggettivo commerciale circoscriva l'attività all'intermediazione nella circolazione di beni – hanno titolo per offrire prestazioni di lavoro occasionale accessorio. **************** N.B. Riteniamo indispensabile ribadire ora che il lavoro a voucher non è consentito per le prestazioni a favore di terzi, come appalti e somministrazioni (cfr. Circolari INPS nn. 88/2009 e 17/2010 nonché Circolare Min. Lavoro 18 gennaio 2013 n. 4). In buona sostanza, le prestazioni in questione devono essere rivolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione stessa. Deve quindi limitarsi il lavoro occasionale accessorio ad un rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, restando escluso che un'impresa possa reclutare e retribuire lavoratori con i voucher per svolgere prestazioni a favore di terzi, come accade nel caso di un appalto. Ciò darebbe, come è intuibile, immediatamente vita a fenomeni di destrutturazioni aziendali e di dumping sociale. N.B. Invitiamo pertanto le imprese associate a vigilare, in particolare con riguardo alla presenza di lavoratori adibiti alle lavorazioni nei cantieri dalle imprese subappaltatrici, sulla regolarità dei rapporti di lavoro anche di queste ultime. I nostri uffici rimangono a disposizione per gli ulteriori chiarimenti si rendessero necessari.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2014-09-05T02:00:00+02:00", "dateCreated": "2014-09-05T02:00:00+02:00", "dateModified": "2014-09-05T16:31:07+02:00" }
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