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title: "Sospensione degli obblighi di assunzione dei disabili in caso di accordi di incentivo all\'esodo. Circolare Ministero del Lavoro n. 22/2014."
date: 2014-11-17
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Sospensione degli obblighi di assunzione dei disabili in caso di accordi di incentivo all'esodo. Circolare Ministero del Lavoro n. 22/2014.

In relazione ad un quesito sottopostoci recentemente da un' impresa associata circa la sussistenza o meno dell'obbligo di assunzione di lavoratori disabili per i datori di lavoro che abbiano avviato procedure di incentivo all’esodo (previste dalla Legge Fornero art. 4, L. n. 92/2014) siamo a precisare che il Ministero del Lavoro, con circolare n.22 del 24 settembre scorso si è espresso sulla sospensione.

 Tale orientamento è il risultato di un’interpretazione analogica ed estensiva del principio secondo il quale tale sospensione opera con riferimento ad imprese che versino in situazione di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, tali da poter accedere alla Cigs, ai contratti di solidarietà e alle procedure di mobilità (art. 3, co. 5 della L. n. 68/1999).

 Come noto, infatti, nel tempo è stata riconosciuta la possibilità di operare la sospensione dall’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili anche ad altre fattispecie considerate assimilabili con quelle sopra menzionate (ad es. ricorso a Fondi di solidarietà, cassa integrazione guadagni in deroga etc.).

 Da ultimo, pertanto, il Ministero del Lavoro ha esteso la possibilità di operare la sospensione anche alle ipotesi di procedure di incentivo all’esodo di cui alla Legge Fornero, assimilabili alla mobilità e alle procedure di esubero previste dai Fondi di settore. Si tratta, infatti, di procedure volte a tutelare il lavoratore a fronte di esigenze del datore di lavoro di gestire le eccedenze di personale, determinate comunque da una crisi aziendale.

 Il Ministero chiarisce, infine, che la sospensione dall’obbligo di assunzione del personale disabile è limitata in proporzione al numero di lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto di lavoro all’esito della procedura, per la durata della procedura e per il singolo ambito provinciale di attività.


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