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title: "Somministrazione irregolare, distacco illecito e “lavoro nero”. Risposta Ministero del Lavoro ad Interpello n. 27/2014."
date: 2014-12-23
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Somministrazione irregolare, distacco illecito e “lavoro nero”. Risposta Ministero del Lavoro ad Interpello n. 27/2014.

**Il Ministero del Lavoro**, con l’allegata nota n. 27/2014, **ha escluso che in caso di somministrazione irregolare o di distacco illecito possano applicarsi le sanzioni previste per il “lavoro nero”** e le altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

 Nelle fattispecie in oggetto, infatti,**non rinvenendosi i requisiti richiesti per legge**, in quanto da un lato la somministrazione viene instaurata in violazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 276/2003 e, dall’altro, il distacco viene instaurato in violazione dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, **si presuppone che l’utilizzazione dei lavoratori sia avvenuta in forza di un accordo tra somministratore/ distaccante e utilizzatore.**

 In virtù di ciò **mancherebbero, pertanto, gli estremi del lavoro nero in quanto tale, essendo comunque tracciabile il rapporto di lavoro ed i connessi adempimenti contributivi e retributivi in capo al somministratore/distaccante e, quindi, non potendosi addurre una equiparazione con il lavoro nero.**

 **N.B. Rimane fermo**, pertanto, **che in mancanza dei requisiti richiesti per la legittimità degli istituti di cui sopra, si procederà all’applicazione dell’art. 18, comma 5bis, del D.Lgs. n. 276/2003, che prevede l’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.**

 Nei casi, poi, in cui manchi la forma scritta al contratto di somministrazione, questo sarà dichiarato nullo e il lavoratore sarà considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore (art. 21, co. 4 del D.Lgs. n. 276/2003) mentre, qualora si tratti di distacco illecito, ai sensi dell’art. 30, co. 4bis, il lavoratore potrà richiedere giudizialmente la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore.

 **Rimangono pertanto escluse, a tutti gli effetti, l’applicazione della maxi sanzione per “lavoro nero” e della sospensione dell’attività imprenditoriale**, applicabili entrambi nei casi di lavoro nero *tout court*.


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