---
title: "Somministrazione di lavoro. Comunicazione dell’impresa utilizzatrice entro il 31 gennaio 2015. Regime sanzionatorio."
date: 2015-01-19
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
---

# Somministrazione di lavoro. Comunicazione dell’impresa utilizzatrice entro il 31 gennaio 2015. Regime sanzionatorio.

Ricordiamo con la presente che**entro il 31 gennaio 2015**l'impresa utilizzatrice di **lavoratori in somministrazione nel periodo tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 gennaio 2014**è chiamata ad effettuare la **comunicazione alla RSA/RSU e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria**aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avente ad oggettoil numero ed il motivo dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

 In caso di violazione, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da euro 250 a 1.250**(art. 3 bis D.Lgs. n. 276/2003).

 Ciò sulla scorta dell'**art. 24, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n.276/2003**, in materia di contratti di somministrazione di lavoro, che stabilisce l'obbligo dell'utilizzatore di comunicarealla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

 Per agevolare l'adempimento, forniamo in allegato un fac-simile per la comunicazione.

 Rammentiamo che ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n.276/2003, l'utilizzatore ha altresì l'**obbligo di comunicare**alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro **prima della stipula del contratto di somministrazione**; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni **entro i cinque giorni successivi.**

 In proposito osserviamo che la medesima **sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da euro 250 a 1.250**introdotta dal D.Lgs. n. 24/2012 si applica anche in caso di violazione del predetto obbligo, con riferimento ai contratti stipulati dal 6 aprile 2012, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 24/2012.


## Custom Fields

**N.:** 22

