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title: "Lavoro intermittente (o a chiamata). Nuovo indirizzo mail per la comunicazione in caso di prestazione."
date: 2015-06-17
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Lavoro intermittente (o a chiamata). Nuovo indirizzo mail per la comunicazione in caso di prestazione.

Il Ministero del Lavoro ha segnalato sul proprio sito www.cliclavoro.gov.it che, ***per l’invio via email del modello UNI_Intermittenti, dal 1° giugno 2015 l’indirizzo [intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it](mailto:intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it) è definitivamente sostituito dalla nuova casella PEC [intermittenti@pec.lavoro.gov.it](mailto:intermittenti@pec.lavoro.gov.it)***.

 E’ infatti l’art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. n.276/2003, a stabilire un obbligo di comunicazione della durata della prestazione di lavoro intermittente da parte del datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni.

 Le modalità di comunicazione sono state definite con decreto interministeriale 27 marzo

 2013, in vigore ***dal 3 luglio 2013***, che ha previsto l'adozione del modello ***“UNI - Intermittente”***.

 Le modalità di comunicazione (invio del modulo) dal 1° giugno risultano pertanto le seguenti:

 1) via email al nuovo indirizzo di posta certificata [***intermittenti@pec.lavoro.gov.it***](mailto:intermittenti@pec.lavoro.gov.it).;

 2) per il tramite del servizio informatico reso disponibile, già in via sperimentale dal mese di ottobre 2012, attraverso il portale cliclavoro (vvww.cliclavoro.gov.it).

 Una modalità ulteriore, utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 32 ore dalla comunicazione, è data dalla possibilità di inviare un sms al nr. 339-9942256.

 In caso di violazione dell’obbligo, l'art. 35 , comma 3 bis, del decreto legislativo n. 276

 del 2003 prevede l’applicazione della ***sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.***


## Custom Fields

**N.:** 181

