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title: "Nuova conciliazione di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 23/2015. Nota Ministero del Lavoro n. 2788/15."
date: 2015-09-22
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Nuova conciliazione di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 23/2015. Nota Ministero del Lavoro n. 2788/15.

Un recente quesito postoci da un’impresa associata sulla **nuova procedura di conciliazione in materia di lavoro** **introdotta dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015**[1], recante *“Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”*, ci offre lo spunto per formare la presente circolare ed evidenziare quanto segue.

 La normativa testè ricordata ha previsto la **possibilità, per il datore di lavoro, di offrire al lavoratore,**in una delle sedi assistite di cui all’art. 2113, co. 4 del Codice Civile (Dir. Terr. Lavoro; Commissioni Sindacali) o presso le Commissioni di certificazione di cui all’art. 82, co.1 del D.Lgs n. 276/03, ed, **entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 gg.), una somma predeterminata, mediante consegna di un assegno circolare, in cambio della rinuncia alla impugnazione del licenziamento.**

 In particolare **l’offerta** che, come si ribadisce, dovrà essere fatta solo dopo il licenziamento ed entro il termine di decadenza per l’impugnazione dello stesso, **avrà un contenuto economico vincolato: 1 mensilità della retribuzione per ogni anno di lavoro da un minimo di 2 sino ad un massimo di 18 (con importi dimezzati, fino ad un massimo di 6, per le imprese sino a 15 dipendenti).**

 Tale importo è **esente da contributi e imposte.**

 Con l’incasso dell’assegno da parte dell’ex dipendente si determina la decadenza dalla possibilità di impugnare il licenziamento. Nessuna decadenza opererà invece per eventuali altre questioni (es. differenze retributive, ecc.) connesse al rapporto di lavoro decorso e che quindi potranno essere definite solamente con apposito ed ulteriore accordo.

 
1. **Tale disposizione si applica, a decorrere dal 7 marzo scorso** (data di entrata in vigore del decreto) **alle assunzioni eseguite da tale data con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, ai contratti di apprendistato passati in qualifica. La nuova procedura si applica anche alle assunzioni effettuate antecedentemente all’entrata in vigore della norma, che abbiano comportato il superamento della soglia dei 15 dipendenti.**

 Ricordiamo che ai fini del monitoraggio sull’attuazione della disposizione e **per consentire una corretta verifica dell’offerta di conciliazione, è stata prevista dall’art. 6 del D.Lgs. citato un’ulteriore comunicazione**, oltre alla normale comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di lavoro, **da effettuarsi entro 65 giorni dall’interruzione del rapporto di lavoro stesso.**

 Pertanto, dal 1° giugno 2015 è disponibile, nel portale www.cliclavoro.gov.it, un’applicazione nella sezione “adempimenti”, denominata “UNILAV_conciliazione”, nella quale il datore di lavoro, dopo aver effettuato la registrazione al portale e aver inserito il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione della cessazione, dovrà comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione.

 In buona sostanza con tale comunicazione (cfr. Nota Ministero del Lavoro n. 2788 del 27 maggio u.s. all.) il legislatore si propone di assicurare il monitoraggio sull’attuazione della norma.

 Successivamente, dovrà essere comunicata, negli appositi campi, la data e l’esito dell’offerta di conciliazione (si/no) e, in caso di esito positivo, la sede presso la quale viene effettuata, l’importo offerto e l’esito del procedimento (si/no).

 E’ stato, infine, comunicato che **in caso di omissione di tale comunicazione integrativa, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 per ogni lavoratore interessato.**


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