---
title: "Lavoro dei minori.Risposta del Ministero del Lavoro ad Interpello n. 11/2016."
date: 2016-04-06
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
---

# Lavoro dei minori.Risposta del Ministero del Lavoro ad Interpello n. 11/2016.

Informiamo che il **Ministero del Lavoro** rispondendo all’**Interpello** (**n. 11/2016**) del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’art. 18, Legge n. 977/1967 e s.m., afferente alla **disciplina sull’orario di lavoro dei minori, in presenza di un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.**

 La normativa richiamata considera:

 **bambino** il minore che non abbia ancora compiuto quindici anni di età o che sia ancora soggetto all’obbligo scolastico;

 **adolescente** il minore di età compresa tra i quindici e i diciotto anni di età e che non sia più soggetto all’obbligo scolastico (art.1).

 Inoltre, ai sensi dell’art. 18, l’orario di lavoro non può superare:

 Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni e alla luce della disciplina dell’apprendistato che consente, al giovane tra i 15 e i 18 anni, tramite il contratto di apprendistato di primo livello basato sull’alternanza scuola-lavoro, di completare il percorso di istruzione, anche attraverso la formazione on the job, **il Min. Lavoro ritiene che i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con tale tipologia contrattuale, possano effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali.**

 Il Ministero ha poi richiamato quanto affermato dalla Corte di Cassazione, ovvero che, nell’ipotesi in cui gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, debbono applicarsi i più rigorosi limiti di orario previsti dall’art. 18 della citata Legge n. 977/1967 e non quelli contemplati dalla normativa sull’apprendistato.


## Custom Fields

**N.:** 104

