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title: "Art. 6 D.Lgs. n. 23/2015: offerta di conciliazione. Guida UNILAV del Ministero del Lavoro."
date: 2016-04-21
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Art. 6 D.Lgs. n. 23/2015: offerta di conciliazione. Guida UNILAV del Ministero del Lavoro.

E' noto che il D.Lgs. n. 23/2015 recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, ha disciplinato quest'ultimo contratto introducendo, all'art. 6, un nuovo rito di conciliazione stragiudiziale, costituito dall'offerta di conciliazione.

 Con ciò il datore di lavoro può offrire al lavoratore una somma predeterminata, tramite assegno circolare, la cui accettazione comporta l'estinzione del rapporto e la rinuncia all'impugnazione del licenziamento.

 La misura è applicabile, a decorrere dal 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del decreto), a tutti i licenziamenti, sia individuali che collettivi, con riferimento ai lavoratori (operai, impiegati o quadri):  
a) assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
b) interessati da una conversione di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato;  
c) assunti precedentemente alla data suddetta nelle aziende che, dopo l'entrata in vigore del decreto, abbiano superato la soglia dei 15 dipendenti.

 L'offerta della somma, che non rientra tra i redditi imponibili del lavoratore, viene effettuata, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, pari a 60 giorni, in una delle sedi c.d. "protette".

 La Commissione di Conciliazione redigerà un processo verbale che definirà il tentativo di conciliazione con un accordo, un mancato accordo o una mancata comparizione.

 Si ricorda (cfr. nostra circolare n. 268/2015) che per monitorare "l'offerta conciliativa", è stata introdotta una specifica comunicazione obbligatoria telematica, aggiuntiva alla ordinaria comunicazione UNILAV di cessazione del rapporto di lavoro.

 Il datore di lavoro, o il soggetto abilitato per conto dell'azienda, è tenuto dunque a trasmettere il modello UNILAV-conciliazione, disponibile nella sezione "Adempimenti" del portale "Cliclavoro", entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, al fine di rendere noto l'avvenuta o la non avvenuta conciliazione.

 In allegato è disponibile la Guida Unilav-Conciliazione predisposta dal Ministero del lavoro inerente la relativa procedura.


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