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title: "Depenalizzazione di reati in materia di lavoro. Ulteriori chiarimenti del Min. Lavoro (Circolare n. 37/2016) dopo la Circolare n. 6/2016."
date: 2016-08-25
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Depenalizzazione di reati in materia di lavoro. Ulteriori chiarimenti del Min. Lavoro (Circolare n. 37/2016) dopo la Circolare n. 6/2016.

Il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota n. 37 del 9 agosto scorso, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle sanzioni amministrative da irrogare ai sensi del D.Lgs n. 8/2016, per gli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del Decreto citato, avvenuta il 6 febbraio 2016.

 Il Dicastero, ad integrazione di quanto già comunicato con la precedente Circolare n. 6/2016, ha ricordato che agli illeciti commessi anteriormente alla data suddetta vanno applicate, retroattivamente, le nuove sanzioni amministrative, fermo restando che le stesse non potranno avere un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato.

 Con specifico riferimento alle fattispecie per le quali la pena inizialmente prevista era quantificata in misura proporzionale (es. somministrazione illecita) è stato chiarito che le modalità di calcolo restano quelle già previste per l'originaria pena pecuniaria con l'applicazione, sull'importo ottenuto, della riduzione di cui all'art. 16 della L. n. 689/81.

 Inoltre, tenuto conto che al comma 6 dell'art. 1 il Decreto Legislativo n. 8/2016 stabilisce che nelle ipotesi in cui è prevista "una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000", anche per gli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto si applica il limite massimo dei 50.000 euro.

 Pertanto, nelle ipotesi di somministrazione illecita per le quali è prevista una sanzione pari a 50€ per ogni giornata di lavoro, verrà determinato l'importo complessivo che, anche se superiore, sarà ricondotto al limite massimo previsto (50.000 €).

 N.B. Nei casi di appalto illecito che coinvolga più soggetti (es. committente e più appaltatori), il limite massimo suddetto sarà calcolato con riferimento a ciascun appalto.


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