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title: "Distacco in presenza di un contratto di rete o nell’ambito di “gruppo di imprese”."
date: 2016-11-03
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Distacco in presenza di un contratto di rete o nell’ambito di “gruppo di imprese”.

In relazione a taluni quesiti recentemente formulati ai nostri uffici con riferimento all’istituto del distacco (art. 30 D.Lgs. n. 276/2003, modificato dalla Legge n. 99/2013) nell’ambito di un gruppo di imprese, torna utile rammentare, per l’interesse diffuso che riveste la questione, che sull’argomento si è espresso all’inizio di quest’anno il Ministero del Lavoro in risposta ad una istanza di interpello (n. 1/2016) della Confindustria.

 Con riguardo allo specifico requisito dell’interesse dell’impresa distaccante dettato dalla norma, come più volte esplicitato, lo stesso deve essere reale e concreto nonché rilevato e accertato di volta in volta, fermo restando che può coincidere con qualsiasi interesse produttivo dell’impresa, anche se non di carattere economico.

 Ciò posto, tenuto conto che l’art. 30 del suddetto d.lgs. ha specificato che l’interesse del distaccante si intende sorto automaticamente laddove sia stato sottoscritto un contratto di rete, senza pertanto la necessità di una verifica specifica sull’interesse concreto stesso, il Ministero, in via analogica, ritiene riconducibile a tale fattispecie anche il distacco nell’ambito di un gruppo di imprese.

 Il dicastero argomenta infatti che, anche in detta ipotesi, il disegno strategico che accomuna le imprese del gruppo, per il fatto pure di essere sottoposte ad un medesimo potere di controllo e direzione della capogruppo, sostanzia un interesse comune che soddisfa, pertanto, di per sé il requisito di legge ai fini del distacco.


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