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title: "Chiarimenti operativi sul collocamento obbligatorio. Nota Min. Lavoro 23 gennaio 2017."
date: 2017-01-30
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Chiarimenti operativi sul collocamento obbligatorio. Nota Min. Lavoro 23 gennaio 2017.

Di seguito alla nostra recente circolare n. 29 del 24 gennaio u.s. relativa all'argomento in oggetto, comunichiamo che è stata pubblicata una nota congiunta del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia Nazionale del Lavoro (454/2017), con alcuni chiarimenti operativi circa la presentazione del prospetto disabili e i nuovi obblighi in materia di collocamento obbligatorio.

 La nota ribadisce che, con effetto dal 1° gennaio 2017, è stata abrogata la previsione secondo la quale i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti hanno l'obbligo di assumere un lavoratore disabile solo in caso di nuove assunzioni.

 Per ciò che concerne, poi, l'obbligo di presentazione del prospetto informativo, che come già comunicato scade domani 31 gennaio 2017, la nota sottolinea che sono obbligati a presentarlo esclusivamente i datori di lavoro, che abbiamo avuto mutamenti nella situazione occupazionale al 31 dicembre 2016, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

 Quindi, i datori di lavoro che non abbiano subito variazioni nella situazione occupazionale, tale da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva al 31 dicembre 2016, non devono presentare il prospetto informativo.

 Resta fermo che dal 2018 l'obbligo di presentazione del prospetto informativo seguirà la nuova disciplina.

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 Quanto all'assolvimento dell'obbligo di assunzione, i datori di lavoro interessati che occupano dai 15 ai 35 dipendenti e per i quali dal 1 gennaio scatta l'obbligo di assunzione, dovranno presentare richiesta agli uffici competenti entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2017.

 N.B. Come già rammentato nella nostra citata circolare, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto (operai, impiegati) sono esclusi dalla base di computo degli addetti (art. 5, comma 2, Legge n. 68/1999 come modificato dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 247/2007).


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