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title: "Elezioni amministrative: permessi elettorali, retribuzione e riposi compensativi."
date: 2017-06-19
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Elezioni amministrative: permessi elettorali, retribuzione e riposi compensativi.

In relazione alle elezioni amministrative previste per il corrente mese di giugno (primo turno e ballottaggio), si ricorda che la materia è regolamentata dall’art. 119 del DPR n. 361/1957, come sostituito dall’art.11 della Legge n. 53/90, il quale prevede che, in caso di consultazioni elettorali disciplinate sia da leggi della Repubblica sia da legge delle Regioni, ivi compresi i compresi i referendum, tutti i lavoratori dipendenti che sono chiamati a svolgere funzioni elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo necessario per lo svolgimento delle relative operazioni.

 I soggetti interessati sono i lavoratori chiamati a svolgere le funzioni di rappresentanti dei candidati e di lista o di gruppo di candidati; rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum; lavoratori dipendenti nominati presidente di seggio elettorale, segretario e scrutatore.

 I giorni di assenza dal lavoro per svolgere tali funzioni sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.

 Con l’art.1 della legge 29 gennaio 1992, n.69 è stato precisato che i lavoratori in questione hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

 In sostanza, ai lavoratori interessati deve essere garantito:

 
- lo stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione lavorativa, per i giorni lavorativi passati al seggio;
- una ulteriore quota di retribuzione (pari a una giornata) o un riposo compensativo, per i giorni non lavorativi o festivi trascorsi ai seggi per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

 Le modalità di fruizione dei riposi compensativi devono essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro in funzione delle esigenze organizzative e produttive dell’azienda. E’ da evidenziare, sul tema, l’orientamento della Corte Costituzionale espresso con la sentenza n. 452/1991, secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive o non lavorate nel “periodo immediatamente successivo ad esse”.

 Si rimarca altresì che il lavoratore dipendente nominato presidente di seggio, scrutatore o rappresentante di lista, deve assolvere una serie di adempimenti. In particolare occorre:

 
1. preavvisare il proprio datore di lavoro dell’assenza, consegnandogli, sempre che ne sia in possesso, copia della convocazione inviatagli dal competente ufficio elettorale;
2. ultimate le operazioni di voto, consegnare al proprio datore di lavoro copia della documentazione attestante la funzione svolta presso il seggio elettorale e cioè:

 
- per scrutatori e segretari: la nomina del comune o del presidente di seggio, se trattasi di provvedimento di urgenza e dichiarazione successiva a cura del presidente che attesta la presenza al seggio;
- per presidenti di seggio: il decreto di nomina e dichiarazione che comprovi giorno e ora d’inizio delle operazioni presso i seggi;
- per rappresentanti di lista: il certificato redatto dal presidente di seggio che attesti l’esecuzione dell’incarico ricevuto dalle liste e recante l’orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio dell’ultimo giorno.


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