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title: "Collocamento obbligatorio. Informazioni sugli obblighi per il 2018."
date: 2018-01-26
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Collocamento obbligatorio. Informazioni sugli obblighi per il 2018.

Dal 1° gennaio 2018 è vigente l’obbligo di procedere all’assunzione di un soggetto disabile per le imprese, nonché per i partiti politici e per le organizzazioni sindacali che occupano da 15 a 35 dipendenti.

 Tale obbligo sorge in virtù dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 3 della L. n. 68/1999 il quale prevedeva che, per i suddetti soggetti, l’adempimento dell’obbligo di assumere un lavoratore disabile sorgesse esclusivamente in caso di nuova assunzione.

 Pertanto, le aziende, i partiti politici e le organizzazioni sindacali, da 15 a 35 dipendenti, avranno 60 giorni di tempo per regolarizzarsi e assumere, laddove non occupino già una persona con disabilità, un soggetto disabile secondo le procedure previste (richiesta di avviamento agli uffici competenti della Provincia).

 Si rammenta che, ai sensi dell’attuale normativa, sono state inasprite le sanzioni in caso di mancato adempimento agli obblighi prescritti, alle quali si aggiunge l’impossibilità, per le imprese, di ottenere la certificazione di ottemperanza per la partecipazione agli appalti pubblici (prevista già dall’art. 17 Legge 68/1999).

 N.B. Ricordiamo che il personale di cantiere e gli addetti al trasporto (operai ed impiegati) sono comunque esclusi dalla base di computo degli addetti (art. 5, comma 2, Legge n. 68/1999 come modificato dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 247/2007).

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 Con riferimento, invece, all’obbligo di invio del prospetto informativo per i datori di lavoro che abbiano subito una variazione della base occupazionale al 31 dicembre 2017, attualmente la scadenza dell’adempimento è sempre fissata al 31 gennaio 2018.   
   
Precisiamo che se, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non sono avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.

 Si fa riserva, in ogni caso, di fornire ulteriori indicazioni a seguito degli eventuali ulteriori approfondimenti da parte degli istituti competenti.


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