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title: "Molestie sui luoghi di lavoro. Art. 1, comma 218 Legge di Bilancio 2018."
date: 2018-02-20
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Molestie sui luoghi di lavoro. Art. 1, comma 218 Legge di Bilancio 2018.

Rammentiamo che è stata introdotta, al comma 218 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), una disposizione volta a prevedere specifiche misure a tutela dei lavoratori che subiscono molestie sui luoghi di lavoro.

 Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 26 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs n. 198/2006, è stato, infatti, stabilito, al comma 3-bis, che la lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa.

 Pertanto, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria nei confronti del denunciante sono nulli.

 Sarà, altresì, onere del datore di lavoro assicurare, ai sensi dell’art. 2087 del codice civile, condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità e la dignità dei lavoratori, concordando anche con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune per prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro (comma 3 ter).

  


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