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title: "Legge 9 agosto 2018 n. 96 di conversione del D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità). Nuove disposizioni sui contratti a termine ed altre novità in materia di lavoro (es. reintroduzione del reato di somministrazione fraudolenta)."
date: 2018-09-03
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Legge 9 agosto 2018 n. 96 di conversione del D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità). Nuove disposizioni sui contratti a termine ed altre novità in materia di lavoro (es. reintroduzione del reato di somministrazione fraudolenta).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2018 è stata pubblicata, come già noto (cfr. nostra circolare n. 227 del 30 agosto u.s.) la Legge 9 agosto 2018 n. 96 di conversione, con modificazioni del Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”.

 In materia di lavoro, la legge di conversione (all.) ha apportato alcune modifiche alle disposizioni originarie del decreto legge riguardanti i contratti a termine, la somministrazione di lavoro e le indennità di licenziamento illegittimo per i contratti a tutele crescenti, nonché ha introdotto nuove disposizioni nell’ambito della disciplina delle prestazioni occasionali e in materia di esonero contributivo per gli anni 2019-2020 per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a 35 anni.

 Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono efficaci dal 12 agosto 2018 (giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge).

 CONTRATTI A TERMINE (ARTT. 1 E 3)

 Come già previsto dal Decreto Legge n. 87/2018, la durata “ordinaria” del contratto a termine è ridotta da 36 a 12 mesi.

 Il contratto a termine può tuttavia avere una durata più lunga (comunque con un termine massimo di 24 mesi) solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:  
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;  
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

 A parte le esigenze di sostituzione di altri lavoratori, le altre condizioni (c.d. "causali") che consentono il più ampio termine risultano essere suscettibili di interpretazione e perciò anche fonte di contenzioso.

 N.B. In assenza delle condizioni sopra indicate, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

 Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali, è stata ridotta da 36 a 24 mesi la durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro. Superati i 24 mesi il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Si ricorda che ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto anche dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

 N.B. Entro il limite di durata massima di 12 mesi, il contratto iniziale è prorogabile senza condizioni (c.d. "causali").

 Sia in caso di proroga che ecceda il limite dei 12 mesi sia in ogni caso di rinnovo del contratto, occorre indicare le sopra indicate condizioni.

 Il numero delle proroghe effettuabili, nell’arco di durata massima di 24 mesi, scende da 5 a 4.

 In caso di violazione, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

 Le proroghe ed i rinnovi potranno essere effettuati, per i contratti “stagionali”, senza il ricorrere delle condizioni (c.d. "causali").

 N.B. Nell’impianto normativo della legge di conversione n. 96/2018 è stato inserito un periodo transitorio in forza del quale le nuove regole si applicano ai contratti a termine stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 87 (data che è quella del 14 luglio 2018) nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.

 E’ stato poi aumentato l’importo del contributo “addizionale” (pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) dovuto in virtù dell’art. 2, comma 28, della Legge n. 92 del 2012 (c.d. “riforma Fornero”). Infatti, in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine, anche se stipulato ai fini della somministrazione di lavoro, il contributo “addizionale” aumenta dello 0,50%. Detto aumento non si applica ai contratti di lavoro domestico.

 E’ inoltre esteso a 180 giorni il termine entro il quale può essere impugnato il contratto a tempo determinato, a far data dalla cessazione del singolo contratto.  
 

 SOMMINISTRAZIONE (ART. 2)

 Il contratto di lavoro a termine che le agenzie per il lavoro stipulano con i singoli lavoratori da inviare in missione presso le imprese utilizzatrici è soggetto agli stessi limiti (di durata e di condizioni) e alle stesse limitazioni su proroghe e rinnovi previste per il contratto a tempo determinato.

 In particolare, le disposizioni sui contratti a termine si applicano anche a quelli stipulati dalle agenzie di somministrazione, con esclusione delle disposizioni che prevedono intervalli per i rinnovi (art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015), di quelle che limitano il numero complessivo dei contratti a termine stipulabili (art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015) e di quelle che disciplinano il diritto di precedenza nelle riassunzioni a termine o nelle assunzioni a tempo indeterminato (art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015).

 Con le modifiche apportate dalla Legge di conversione, con effetto dal 12 agosto 2018, è stabilito che le condizioni richieste per la stipula dei contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, per le proroghe successive ai 12 mesi e per i rinnovi, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro si applichino esclusivamente all’utilizzatore.

 Sempre con le modifiche apportate dalla Legge di conversione, con effetto dal 12 agosto 2018, è inoltre introdotto un limite legale per il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato. Tale numero non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. Sono peraltro previste eccezioni.

 N.B. Con le modifiche apportate dalla Legge di conversione, con effetto dal 12 agosto 2018, viene infine reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta (nuovo art. 38-bis del D.Lgs. n. 81/2015) che si realizza quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. In tale caso il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

 LICENZIAMENTI (ART. 3)

 Per i contratti a tutele crescenti, a decorrere dal 14 luglio 2018, le mensilità da corrispondere in caso di licenziamento dichiarato illegittimo sono aumentate nel minimo da 4 a 6 mensilità e nel massimo da 24 a 36 mensilità, sempre rapportate all’anzianità di servizio.  
 

 Sempre per i contratti a tutele crescenti, con le modifiche apportate dalla Legge di conversione, con effetto dal 12 agosto 2018, vengono inoltre aumentati da 2 a 3 e da 18 a 27, rispettivamente, il limite minimo e massimo del numero di mensilità da corrispondere come offerta di conciliazione al lavoratore da parte del datore di lavoro in caso di licenziamento, al fine di evitare il giudizio in sede giurisdizionale.

 ESONERO CONTRIBUTIVO PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE (ART. 1-BIS)

 Al fine di rendere più conveniente la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con le modifiche apportate dalla legge di conversione, è stato disposto che ai datori di lavoro privati, che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, sia riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua. L'esonero spetta ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. Con un successivo Decreto Ministeriale saranno stabilite le modalità di fruizione dell’esonero.

 Essendo già in vigore l’articolo 1, commi 100 e 101, della L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), che prevede sgravi contributivi permanenti (anch’essi per la durata di trentasei mesi e con un tetto massimo annuo di 3.000 euro), per i giovani che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, aumentato a trentacinque anni nel 2018, la disposizione è sostanzialmente volta a estendere l’agevolazione nel biennio 2019-2020 alle assunzioni di soggetti che abbiano compiuto 30 anni ma siano di età inferiore ai 35 anni, che dal 2019 non sarebbero più rientrati nel beneficio.

 PRESTAZIONI OCCASIONALI (ART. 2-BIS)

 Con le modifiche apportate dalla Legge di conversione, con effetto dal 12 agosto 2018, sono state apportate modifiche alla disciplina per l’utilizzo delle prestazioni occasionali (contratto di prestazioni occasionali ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 convertito con modifiche dalla Legge n. 96/2017), in particolare, da parte delle imprese del settore agricolo, delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo.

 Sono poi previste in generale le seguenti novità:

 - ai fini del computo in misura del 75% dei compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai particolari soggetti di cui all’art. 54-bis, comma 8, per il rispetto del limiti di 5.000 euro di compensi annui riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, è necessario che i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione;  
- il versamento delle somme utilizzabili per compensare le prestazioni, per il contratto di prestazione occasionale, può essere effettuato anche tramite un intermediario autorizzato, fermo restando la responsabilità dell’utilizzatore;

 - a richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, il pagamento del compenso allo stesso può essere effettuato tramite qualsiasi sportello postale, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile.

 Oltre al testo della Legge di conversione n. 96 coordinato con il Decreto Legge n. 87/2018, uniamo una scheda predisposta dall’Ance che illustra in sintesi le novità in materia di lavoro contenute nel Decreto Legge c.d. Dignità e quelle introdotte in fase di conversione.

 I nostri uffici sono a disposizione per i chiarimenti che si rendessero necessari e/o opportuni.


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