---
title: "Decreto Legge n. 87/2018 conv. in Legge n. 96/2018/ (c.d. Dignità): prime indicazioni. Circolare Confindustria n. 20022/18."
date: 2018-10-23
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
---

# Decreto Legge n. 87/2018 conv. in Legge n. 96/2018/ (c.d. Dignità): prime indicazioni. Circolare Confindustria n. 20022/18.

E’ stata pubblicata, lo scorso 15 ottobre, la Circolare n. 20022 con la quale la Confindustria ha fornito alcune prime indicazioni operative/interpretative in merito al D.L. n. 87/2018, convertito in L. n. 96/2018, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, c.d. “Decreto Dignità”.

 Nella circolare è stato, in primo luogo, precisato che, “stante i numerosi problemi interpretativi che non trovano soluzioni univoche, anche da parte della dottrina più accreditata, le indicazioni fornite sono improntate alla prudenza e al buon senso, nel tentativo di orientare il più possibile in modo univoco le imprese associate”.

 N.B. E’ stato, inoltre, chiarito che, secondo un’interpretazione “più lineare”, le disposizioni contenute nel decreto si applicano esclusivamente ai “nuovi” rapporti di lavoro tra un datore di lavoro e un lavoratore tra i quali non è mai intercorso in precedenza alcun contratto a termine e sorti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (14 luglio 2018).

 Pertanto, solo per i contratti in corso a tale data e per i rinnovi di contratti stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore sarà possibile, fino al 31 ottobre, usufruire del c.d. periodo transitorio, applicando le precedenti disposizioni in merito a limiti di durata massima (36 mesi), proroghe (5) e assenza di causali.

 N,B. E’ stata, poi, confermata l’applicazione del contributo addizionale, di cui all’art. 3, co.2 della L. n. 96/2018, anche ai rinnovi in corso durante il periodo transitorio ed è stato comunicato che, secondo notizie ufficiose, il contributo dovrà essere applicato in maniera “incrementale”, ossia crescente in occasione di ciascun rinnovo.

 E’ stato, inoltre, comunicato che, secondo l’interpretazione confindustriale, è possibile prevedere, entro il 31 ottobre, la modifica delle date di scadenza di contratti a termine già fissate e successive a tale data (ad es. al 30/12/2018), pur precisando, però, che tale indicazione “estensiva” è al centro di un vasto dibattito dottrinale. E’ stato, pertanto, consigliato di effettuare tale variazione per periodi non troppo dilatati nel tempo.

 Sempre con riferimento al periodo transitorio, è stato chiarito che, secondo una interpretazione maggioritaria, lo stesso può essere applicato anche ai contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione.

 In merito, poi, al limite percentuale del 30%, introdotto all’art.2, co.2 del decreto, è stato comunicato che, secondo “l’interpretazione più accreditata”, tale limite riguarda l’utilizzo contemporaneo di contratti a termine e contratti in somministrazione, nonché nel caso di ricorso a soli contratti di somministrazione.

 La disposizione non rientra nel periodo transitorio, salvo i casi di contratti già in essere al momento dell’entrata in vigore del decreto (14 luglio) che proseguono fino alla loro naturale scadenza, anche nell’ipotesi di superamento del suddetto limite percentuale.

 N,B. Quanto alla “tenuta” delle limitazioni percentuali previste dai contratti collettivi, è stato chiarito che non essendo stato modificato l’art. 23 del D.Lgs n. 81/2015 (numero complessivo di contratti a tempo determinato), le disposizioni che hanno previsto un limite quantitativo al ricorso del contratto a termine restano pienamente valide.

 Nell’ipotesi, invece, di definizione di “limiti congiunti” tra contratto a termine e somministrazione, superiori al 30%, è stato consigliato di procedere ad una attenta verifica della volontà contrattuale delle parti.

 Con riferimento, poi, alle causali da inserire, terminato il periodo transitorio, nei contratti di rinnovo o nei nuovi contratti di durata superiore a 12 mesi, è stata ribadito il giudizio, condiviso dai commentatori più autorevoli e da molte associazioni, circa la “sostanziale inapplicabilità” delle stesse, fatta eccezione per la causale sostitutiva che potrà applicarsi, ad esempio, in caso di ferie, malattia, permessi, infortunio. E’ stato, pertanto, consigliato di ricorrere ad accordi in deroga (ex art. 8 del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011).

 In merito, infine, alla somministrazione a termine è stato chiarito che, secondo l’interpretazione prevalente, l’agenzia per il lavoro che assume a tempo determinato dovrà chiedere all’utilizzatore l’indicazione della causale (se necessaria). Pertanto, la sussistenza della causale dovrà essere verificata prendendo a riferimento la situazione dell’utilizzatore presso cui inviare in missione il lavoratore.

 Nel caso in cui il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione potrà essere mandato in missione presso l’utilizzatore senza necessità di indicare causali, limiti di durata massima, limiti relativi a proroghe e a rinnovi.


## Custom Fields

**N.:** 271

