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title: "Chiarimenti del Garante privacy sui test sierologici sul posto di lavoro."
date: 2020-06-08
description: "Sono stati forniti,  dall’Autorità Garante per la privacy,  ad integrazione di quanto già comunicato con le FAQ del 5 maggio scorso,  chiarimenti in merito alla possibilità,  da parte del datore "
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Chiarimenti del Garante privacy sui test sierologici sul posto di lavoro.

Sono stati forniti, dall’Autorità Garante per la privacy, ad integrazione di quanto già comunicato con le [FAQ del 5 maggio scorso](https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro7), chiarimenti in merito alla possibilità, da parte del datore di lavoro, di effettuare direttamente test sierologici per il Covid-19 ai propri dipendenti.

 Sul punto, nella FAQ n. 7, il Garante ha chiarito che, nell’ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro o di protocolli di sicurezza anti-contagio, il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposto dal medico competente o da altro professionista sanitario in base alle norme relative all'emergenza epidemiologica e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test.

 Solo il medico del lavoro, infatti, in quanto professionista sanitario, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (cfr. par. 12 del Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti sociali aggiornato il 24 aprile 2020).

 L’Autorità ha, inoltre, precisato che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

 N.B. Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro.

 N.B. E’ stato inoltre chiarito che le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

 Resta fermo che i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici Covid-19, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l’invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti (cfr. FAQ n. 10 - Trattamento dati nel contesto sanitario nell’ambito dell’emergenza sanitaria).

 Infine, i datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l’integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), senza poter conoscere l’esito dell’esame.


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