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title: "COVID-19: Decreto Legge n. 111/2020. Disposizioni urgenti per esigenze finanziarie e per l\'avvio delle scuole."
date: 2020-09-10
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# COVID-19: Decreto Legge n. 111/2020. Disposizioni urgenti per esigenze finanziarie e per l'avvio delle scuole.

E’ stato pubblicato nella G. U. n. 223 dell’8 settembre 2020, il **DL n. 111/2020** recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 **Tra le disposizioni contenute nel decreto, in vigore da ieri, 9 settembre 2020, si rilevano, per quanto di interesse, le seguenti misure.**

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 **ART. 5**

 Sono state previste specifiche disposizioni in materia di **lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.**

 **N.B.** E’ stata, in particolare, prevista la **possibilità che un genitore lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico**.

 E’ stato, inoltre, precisato che, **nelle sole ipotesi in cui l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di 14 anni.**

 Per i periodi di congedo fruiti nel suddetto periodo è riconosciuta, in luogo della retribuzione e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, **un'indennità pari al 50% della retribuzione**, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del D.Lgs n. 151/2001 a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

 E’ stato, altresì specificato che per i giorni in cui uno dei genitori fruisce di una delle suddette misure, o svolge, anche ad altro titolo, la prestazione di lavoro in modalità agile o non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non potrà fruire delle misure contenute nel presente decreto.

 **Il suddetto beneficio è riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.**


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**N.:** 212

