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title: "D.Lgs. n. 122/2020 sul distacco di personale transazionale integrativo del D.Lgs. n. 136/2016. Pubblicazione in G.U. ed entrata in vigore il 30 settembre 2020."
date: 2020-09-18
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# D.Lgs. n. 122/2020 sul distacco di personale transazionale integrativo del D.Lgs. n. 136/2016. Pubblicazione in G.U. ed entrata in vigore il 30 settembre 2020.

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 229 del 15 settembre 2020, il **D.Lgs n. 122/2020, in vigore dal prossimo 30 settembre 2020**, che integra la normativa nazionale (D.Lgs n. 136/2016) in materia di distacco transnazionale (cfr. nostre circolari nn. 209 del 2 agosto 2016 e 306 del 28 novembre 2016).

 **Le principali novità**, che riguardano i rapporti di lavoro tra imprese e lavoratori distaccati, **sono** **illustrate** **nel documento riepilogativo predisposto dall’Ance** e che si allega per opportuna informativa.

 Tra di esse si ricorda che è stato ribadito che **al rapporto di lavoro tra le imprese ed i lavoratori distaccati si applicano le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate nel luogo in cui si svolge il distacco, ma solo se più favorevoli sulle materie elencate.**

 **Sono state al riguardo aggiunte alle materie già individuate dall’art. 2, lett. e) del D.Lgs. N. 136/2016** (1. Periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; 2. Durata massima delle ferie annuali retribuite; 3. Trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro straordinario; 4. Condizione di cessione temporanea dei lavoratori; 5. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 6. Provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti e puerpere, bambini e giovani; 7. Parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione) **le seguenti**, riportate ora nell’art. 4:

 
1. Le condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l’alloggio sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro; 9. Indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio (spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori distaccati nel territorio italiano, sia nei casi in cui debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro, sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso un’altra sede di lavoro da quella abituale, in Italia o all’estero).

 E’ stato inoltre inserito un articolo aggiuntivo (4bis) **sul distacco di lunga durata (superiore a 12 mesi).**

 Nell’invitare a legge il documento allegato, confermandoci a disposizione, porgiamo i migliori saluti.


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