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title: "Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ristori”. Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo."
date: 2020-11-03
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ristori”. Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo.

Con il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ristori” (cfr. anche nostra precedente circolare n. 284/2020) **è stata, inoltre, prorogata la sospensione, fino al 31 gennaio 2021, delle procedure di cui agli articoli 4**[1], **5**[2] e **24**[3] **della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020**, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

 **Resta, altresì, preclusa fino alla suddetta data, al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604**[4], nonché le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

 **N.B.** Al riguardo **si rileva però che, rispetto a quanto previsto dall’art. 14 del D.L. n. 104/2020, come convertito, con modificazioni dalla L. n. 126/2020, il divieto di licenziamento per i datori di lavoro è formulato in termini generali e non è più condizionato alla mancata integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica, ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.**

 Le suddette preclusioni e sospensioni **non si applicano nelle seguenti ipotesi:**

 
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, **di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo**, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22[5];

 
- **licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione**. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.


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**N.:** 285

