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title: "Pubblicazione in GU n. 297/2020 del Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 c.d. “Ristori Quater”. Disposizioni in materia di lavoro."
date: 2020-12-03
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Pubblicazione in GU n. 297/2020 del Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 c.d. “Ristori Quater”. Disposizioni in materia di lavoro.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 **è stato pubblicato il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157**, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Ristori Quater).

 **Il D.L. n. 157/20 è in vigore dal 30 novembre 2020.**

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 Per quanto riguarda le **disposizioni di interesse per il settore in materia lavoristica e previdenziale**, si segnala in primo luogo la **sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020**, disposta dall’art. 2 **per i soggetti rientranti in una delle seguenti categorie:**

 
- **soggetti esercenti attività d’impresa**, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019** (comma 1);
- **soggetti esercenti attività d’impresa**, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e **che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019** (comma 2);
- a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi/compensi e alla diminuzione del fatturato/corrispettivi (comma 3, di cui si riporta il contenuto per completezza di informazione):
- soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni “rosse” o “arancioni” (individuate come tali alla data del 26 novembre 2020);
- soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del D.L. n. 149/20 (Decreto Ristori Bis), ovvero che esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni “rosse” (individuate come tali alla data del 26 novembre 2020).

   
 **I versamenti sospesi possono essere effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in unica soluzione entro il 16 marzo 2021** o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.

 Un’altra disposizione di interesse è contenuta nell’art. 13 del decreto in esame, che introduce una novità in materia di “Cassa Covid”, disponendo che **i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal Decreto Agosto**[1] **siano riconosciuti anche ai lavoratori in forza al 9 novembre 2020**[2] (nel limite di 35,1 milioni di euro[3]).

 Si ricorda che, **in precedenza, i suddetti trattamenti disciplinati dal Decreto Agosto erano riconosciuti ai lavoratori in organico alla data del 13 luglio 2020** (come indicato dall’INPS nella circolare n. 115/20; cfr. nostra circolare n. 248 del 7 ottobre 2020).

 Si ricorda, altresì, che, con analoga disposizione introdotta dal Decreto Ristori Bis[4], è già previsto che i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal Decreto Ristori[5] siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla medesima data del 9 novembre 2020.

 Con l’art. 13 sopra illustrato, pertanto, il Legislatore ha uniformato la platea di lavoratori che possono beneficiare dei trattamenti di Cassa Covid disciplinati, rispettivamente, dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori.


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