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title: "Legge di conversione n. 106/2021 del Decreto Legge Sostegni Bis n. 73/21. Novità in materia di lavoro a tempo determinato."
date: 2021-07-28
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Legge di conversione n. 106/2021 del Decreto Legge Sostegni Bis n. 73/21. Novità in materia di lavoro a tempo determinato.

Nel S.O. n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 è stata pubblicata, come già noto (cfr. nostra circolare n. 220 di ieri 26 luglio dedicata alla disciplina per il caro materiali), la **Legge n. 106/21 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 73/21,** recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*” (Decreto Sostegni Bis).

 Facendo seguito alla precedente nostra comunicazione del 1° giugno scorso, avente a oggetto le disposizioni in materia di lavoro e previdenza introdotte dal citato Decreto, **illustriamo le novità della legge di conversione dedicate al contratto di lavoro a tempo determinato, in vigore dal 25 luglio 2021**.

 In via preliminare, evidenziamo che, **in fase di conversione, il D.L. n. 73/21 è stato integrato con le disposizioni introdotte dal successivo D.L. n. 99/21**, recante *“Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese*”.

 Di conseguenza, la legge di conversione dispone l’abrogazione del suddetto D.L. n. 99/21, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo.

 Di seguito le disposizioni introdotte dalla medesima legge di conversione in riferimento, come testé detto, al contratto di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015.

 In particolare, l’art. **41-bis** della Legge in commento **ha aggiunto, tra le condizioni di cui al comma 1**[1] **del citato art. 19, che consentono di apporre a tale contratto di lavoro un termine di durata superiore a 12 mesi**, **ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche la seguente ulteriore causale: « b-bis)** **specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 ».**

 Pertanto, sarà possibile stipulare un contratto a tempo determinato, di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, anche in presenza delle specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali, **territorial**i o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (art. 51 del D.Lgs n. 81/2015).

 Inoltre, in virtù di tale modifica, ai sensi di quanto previsto all’art. 21[2] del medesimo decreto legislativo, **sarà possibile rinnovare e prorogare** **(dopo i primi 12 mesi) i contratti a termine, anche in presenza della suddetta ulteriore condizione**.

 L’art. 41-bis del decreto ha, altresì, introdotto un ulteriore comma all’art. 19 volto a specificare che **il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, può essere apposto ai suddetti contratti di lavoro anche qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro** di cui all’articolo 51 (ai sensi della suddetta lettera b-bis) del comma 1), **solo fino al 30 settembre 2022.**

 In tal modo **sembrerebbe essere stato limitato temporalmente, fino al suddetto termine, l’ambito di applicazione dell’ulteriore condizione per la sola stipula del contratto a tempo determinato di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi**, e non anche per le proroghe o i rinnovi di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2015.

 **N.B.** **Sul punto, si segnala la nota di commento di Confindustria che si allega per opportuna informativa.**

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 Infine, si riporta di seguito il testo del citato art. 19 del D. Lgs. n. 81/2015, come modificato dall’art. 41-bis qui illustrato:

 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

 a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

 b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria

 **b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51.**

 **1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022.**

 1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

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