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title: "Legge di conversione n. 106/2021 del Decreto Legge Sostegni Bis n. 73/21. Novità in materia di lavoro a tempo determinato. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
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N. 223

  [Legislazione Lavoro](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/legislazione-lavoro)    28 Luglio 2021

# Legge di conversione n. 106/2021 del Decreto Legge Sostegni Bis n. 73/21. Novità in materia di lavoro a tempo determinato.

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Facendo seguito alla precedente nostra comunicazione del 1° giugno scorso, avente a oggetto le disposizioni in materia di lavoro e previdenza introdotte dal citato Decreto, illustriamo le novità della legge di conversione dedicate al contratto di lavoro a tempo determinato, in vigore dal 25 luglio 2021. In via preliminare, evidenziamo che, in fase di conversione, il D.L. n. 73/21 è stato integrato con le disposizioni introdotte dal successivo D.L. n. 99/21, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”. Di conseguenza, la legge di conversione dispone l’abrogazione del suddetto D.L. n. 99/21, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo. Di seguito le disposizioni introdotte dalla medesima legge di conversione in riferimento, come testé detto, al contratto di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015. In particolare, l’art. 41-bis della Legge in commento ha aggiunto, tra le condizioni di cui al comma 1[1] del citato art. 19, che consentono di apporre a tale contratto di lavoro un termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, anche la seguente ulteriore causale: « b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 ». Pertanto, sarà possibile stipulare un contratto a tempo determinato, di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, anche in presenza delle specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (art. 51 del D.Lgs n. 81/2015). Inoltre, in virtù di tale modifica, ai sensi di quanto previsto all’art. 21[2] del medesimo decreto legislativo, sarà possibile rinnovare e prorogare (dopo i primi 12 mesi) i contratti a termine, anche in presenza della suddetta ulteriore condizione. L’art. 41-bis del decreto ha, altresì, introdotto un ulteriore comma all’art. 19 volto a specificare che il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, può essere apposto ai suddetti contratti di lavoro anche qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51 (ai sensi della suddetta lettera b-bis) del comma 1), solo fino al 30 settembre 2022. In tal modo sembrerebbe essere stato limitato temporalmente, fino al suddetto termine, l’ambito di applicazione dell’ulteriore condizione per la sola stipula del contratto a tempo determinato di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, e non anche per le proroghe o i rinnovi di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2015. N.B. Sul punto, si segnala la nota di commento di Confindustria che si allega per opportuna informativa. * * * * * * Infine, si riporta di seguito il testo del citato art. 19 del D. Lgs. n. 81/2015, come modificato dall’art. 41-bis qui illustrato: 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51. 1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022. 1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. * * * * * *", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2021-07-28T18:00:36+02:00", "dateCreated": "2021-07-28T18:00:36+02:00", "dateModified": "2021-07-28T18:00:36+02:00" }
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