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title: "Distacco di lunga durata in Italia. Decreto Ministero del Lavoro n. 170/2021."
date: 2021-09-01
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Distacco di lunga durata in Italia. Decreto Ministero del Lavoro n. 170/2021.

E’ stato adottato dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** il **Decreto n. 170 del 6 agosto 2021**[1], che **definisce le modalità per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia**.

 Tale Decreto è **in attesa di registrazione da parte della Corte di Conti ed entrerà in vigore**[2] **il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro** (sezione pubblicità legale).

 In particolare, **le previsioni** riportate nel decreto, **che si applicano a partire dai distacchi transnazionali in essere in Italia alla data di entrata in vigore del decreto, si riferiscono a**:

 
- **La comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione successiva della medesima** (art. 10, comma 1[3], D.Lgs. n. 136/2016);
- **la comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata** (art. 4 bis, comma 2[4], D.Lgs. n. 136/2016, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 122/2020). **Per i distacchi in essere alla data di entrata in vigore del decreto tale notifica motivata va effettuata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso e il periodo di 12 mesi ivi previsto si calcola a far data dal 30 luglio 2020**.** **

 Per le comunicazioni obbligatorie preventive riportate alla suddetta lettera a) il decreto ha confermato l’adozione di:

 
- un modello “UNI_distacco_UE” di cui all’allegato A), disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e aggiornato con Decreto direttoriale. I dati contenuti in tale modello saranno resi disponibili all’INL, all’INPS e all’INAIL;
- sistemi di classificazione di cui all’allegato B);
- modalità tecniche di cui all’allegato C).

 Il prestatore di servizi dovrà inviare una comunicazione, con il modello UNI_distacco_UE di cui all’allegato A), entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco, secondo le modalità previste dall’allegato C). Tale comunicazione potrà essere annullata entro le ore 24 del giorno di inizio del periodo di distacco.

 Ogni variazione successiva dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificato con il suddetto modello (allegato A) e con le suddette modalità (allegato C).

 La variazione della data di inizio di distacco dovrà essere inviata entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco.

 Il decreto ha inoltre previsto che la comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata di cui alla lettera b) dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi della durata del distacco.

 La comunicazione preventiva di cui alla lettera a) vale come notifica motivata per i distacchi di lunga durata qualora la durata sia superiore a 12 mesi sia già predeterminata all’inizio del distacco.

 Per quanto non riportato nella presente si rinvia al testo del decreto e ai relativi allegati.


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**N.:** 243

