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title: "Art. 13 Legge n. 215/2021 (di conv. DL n. 146/21). Obbligo di comunicazione preventiva per lavoratori autonomi occasionali. Nota INL n. 29/2022."
date: 2022-01-20
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Art. 13 Legge n. 215/2021 (di conv. DL n. 146/21). Obbligo di comunicazione preventiva per lavoratori autonomi occasionali. Nota INL n. 29/2022.

Con la **nota n. 29 dell’11 gennaio 2022** (allegata)**l’Ispettorato Nazionale del Lavoro** ha fornito **chiarimenti sull’obbligo di comunicazione relativo ai lavoratori autonomi occasionali**, introdotto dalla Legge n. 215/2021 di conversione del DL n. 146/2021.

 Si ricorda che, con specifico riferimento ai lavoratori autonomi occasionali, la suddetta legge di conversione, **entrata in vigore il 21 dicembre 2021**, ha introdotto un **obbligo di comunicazione preventiva**all’Ispettorato Territoriale del Lavoro **in capo al committente -** finalizzato ad attività di monitoraggio e al contrasto di fenomeni elusivi nell’utilizzo di questa tipologia contrattuale - **dell’avvio dell’attività** **dei suddetti lavoratori,** **mediante sms o posta elettronica.**

 Con la suddetta nota l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL, ha analizzato i diversi aspetti che interessano il nuovo obbligo, ai fini del corretto adempimento dello stesso.

 In particolare è stato chiarito quanto segue:

 **1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

 
- L’obbligo interessa i **lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione di cui all’art. 2222 c.c.** (“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente […]”) **e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale dei c.d. redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. l) del DPR n. 917/1986 (TUIR)**(1). Il predetto obbligo non riguarda, pertanto, le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA.

 
- **L’obbligo grava sui committenti che operino in qualità di imprenditori.**

 
- L’obbligo non si applica a:
- i rapporti di natura subordinata;
- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero – organizzate dal committente(2);
- le prestazioni occasionali disciplinate dall’art. 54-bis del Decreto-Legge n. 50 del 2017 conv in Legge n. 96/2017;
- le professioni intellettuali di cui all’art. 2229 c.c. ed in genere, come già detto, tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA(3);
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale”.

 **2. TEMPISTICHE DELLA COMUNICAZIONE**

 
- L’obbligo riguarda, in primo luogo, **i rapporti di lavoro avviati dal 21 dicembre 2021, nonché quelli avviati prima e ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022**(4)**e, altresì, quelli avviati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati**.

 
- **Resta fermo il regime ordinario di comunicazione, per i rapporti avviati successivamente all’11 gennaio 2022, secondo cui la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.**

 **3. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE**

 
- **La comunicazione va effettuata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio**, cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione.

 
- La comunicazione avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque **con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015** già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. A tal fine, il Ministero del lavoro provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso.

 
- Nelle more, la comunicazione va effettuata **attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica, messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale (cfr. elenco riportato in calce alla nota INL).** Il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

 **4. CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE**

 
- La comunicazione potrà essere inserita direttamente nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato.

 
- **I contenuti minimi** della comunicazione, **in assenza dei quali la comunicazione è considerata omessa, sono:**
- **dati del committente e del prestatore;**
- **luogo della prestazione;**
- **sintetica descrizione dell’attività;**
- **data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (es. un giorno, una settimana, un mese);**
- **l’ammontare del compenso, ove stabilito al momento dell’incarico.**

 
- **Qualora l’opera o il servizio non sia compiuto entro l’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.**

 **5. ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE**

 
- **In caso di comunicazione già trasmessa, la stessa può essere annullata o modificata in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore**.

 
- Eventuali errori che non compromettano l’individuazione delle parti del rapporto, della data di inizio della prestazione o del luogo di svolgimento, non possono in ogni caso tradursi in un’omissione della comunicazione stessa.

 **6. SANZIONI**

 
- **In caso di violazione degli obblighi comunicazionali si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione**. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

 
- **Le sanzioni possono quindi essere più di una, nel caso in cui gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori**.

 
- La sanzione potrà applicarsi anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione, senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

 Per quanto non riportato nella presente, si rinvia alla citata nota n. 29/2022.


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