---
title: "Novità in materia di smart-working. Legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione del c.d. Decreto Legge Semplificazioni 21 giugno 2022, n. 73."
date: 2022-08-30
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
---

# Novità in materia di smart-working. Legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione del c.d. Decreto Legge Semplificazioni 21 giugno 2022, n. 73.

È stata pubblicata in [G.U. n. 193 del 19 agosto 2022](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/19/22G00127/sg), la **Legge 4 agosto 2022, n. 122, di conversione del Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73,** recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali» (c.d. Semplificazioni fiscali).

 Di particolare interesse in materia di **disciplina dello smart-working**, si segnala l’introduzione dell’**art. 41-bis** **“*****Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*****, che modifica il comma 1, dell’art. 23 della l. n. 81/2017.**

 **N.B.** In via preliminare, si ricorda che **con** **il 31 agosto 2022 cesserà la proroga del regime semplificato di smart-working**, prevista dal comma 2-bis, dell’art. 10 del D.L. n. 24/2022. **Pertanto,** **dal 1° settembre 2022 l’istituto del lavoro agile torna ad essere disciplinato dalla L. n. 81/2017, che all’art. 18 prevede l’obbligo di sottoscrizione dell’accordo individuale con il lavoratore.**

 Nel dettaglio, **il nuovo comma 1 dispone che,** **a partire dal 1° settembre 2022****, il datore di lavoro dovrà comunicare,** **in via telematica****, al Ministero del Lavoro,** **i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile**. Pertanto, il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale è sostituito da una mera comunicazione dei suddetti dati.

 Infatti, **il datore di lavoro non dovrà più allegare l’accordo individuale di smart-working alla comunicazione; tuttavia il datore di lavoro dovrà comunque conservare il suddetto accordo per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione**, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81.

 Il citato comma 1 dispone, inoltre, che **le informazioni trasmesse dai datori di lavoro sono rese disponibili all’INAIL** e che, in caso di mancata comunicazione, è applicata una **sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato**.

 La nuova modalità comunicativa è stata individuata con il Decreto n. 149 del 22 agosto 2022 del Ministero del Lavoro. Le disposizioni del citato decreto si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.

 Si segnala, inoltre, che con il [comunicato del 26 agosto scorso](https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Lavoro-agile-DM-149-2022-modalita-di-comunicazione-telematica-dal-1-settembre-2022.aspx), il Ministero del Lavoro ha informato che **l’apposito modulo sarà disponibile, a partire dal 1° settembre, sul portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.**

 Il Ministero ha ricordato che **tale adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche** (ivi comprese proroghe) **di precedenti accordi.**

 Il comunicato inoltre chiarisce che **l’adempimento comunicativo** si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e pertanto, per favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, lo stesso **andrà effettuato** **entro il termine di cinque giorni**, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 5, del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, **con le conseguenze sanzionatorie sopra indicate in caso di inadempienza.**

 **N.B.** Infine, il Ministero ha informato che, in modo tale da permettere l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro, **l’obbligo della comunicazione, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.**

 ** **


## Custom Fields

**N.:** 253

