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title: "Distacco transnazionale ed obblighi amministrativi del datore di lavoro. Circolare INL n. 1/2023."
date: 2023-02-20
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Distacco transnazionale ed obblighi amministrativi del datore di lavoro. Circolare INL n. 1/2023.

Il DLgs n. 136/2016 (integrato dal D.Lgs. n. 122/2020), in attuazione della Direttiva 2014/67/UE, ha introdotto nel nostro ordinamento specifiche misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra UE (cfr. nostre circolari nn. 209 del 2 agosto 2016, 306 del 28 novembre 2016 e 223 del 18 settembre 2020).

 Tra le altre disposizioni ricordiamo l’obbligo di conservazione documentale, a carico del datore di lavoro distaccante *“durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione*”. In particolare “*l'impresa distaccante ha l'obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (…) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile*”.

 Sul punto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con l’allegata circolare n. 1 del 15 febbraio 2023, ha fornito chiarimenti in merito alla natura della “documentazione equivalente” alla "comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro", da conservare obbligatoriamente per l’appunto durante il periodo di distacco transnazionale e fino a due anni dalla sua cessazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 136/2016.

 A tal fine è stato evidenziato, d’intesa con l’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, che l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante *può essere individuata fra i documenti equivalenti* alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

 Infatti, nonostante l’emissione del modello A1 possa intervenire anche in un periodo successivo all’inizio del distacco, con conseguente efficacia retroattiva, d’altra parte la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in relazione al quale si chiede l’iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consente di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante nonché sui dati del contratto.

 Tra l’altro la richiesta del modello A1, inoltrata dall’impresa distaccante alla competente Autorità di sicurezza sociale, consente ai prestatori di servizi di adempiere all’obbligo in questione senza dover attendere l'effettiva emissione del modello A1 e senza attendere eventuali ritardi da parte delle competenti autorità del paese di stabilimento.

 L’Ispettorato ha, pertanto, chiarito che *la previsione di un obbligo di conservazione,* per le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, *della copia di richiesta di modello A1* inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento, come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, *risulta proporzionata alla necessità di assicurare l’effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alle direttive in materia di distacco1.*


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