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title: "Tirocinio fraudolento. Nota INL n. 453/2023."
date: 2023-03-13
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Tirocinio fraudolento. Nota INL n. 453/2023.

L’**Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)** ha emanato l’allegata **nota n. 453/2023**, con la quale sono forniti **chiarimenti in merito alla possibilità di promuovere ricorso ex art.17 del Decreto Legislativo n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento.**

 **N.B.** L’INL rammenta, innanzitutto, che la **Legge n. 234/2021**, con l’art. 1, commi da 720 a 726, ha introdotto una serie di **misure volte ad arginare l’uso irregolare dei tirocini. In particolare, il comma 723, dopo aver ribadito che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, prevede la sanzione dell’ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento.**

 Con la nota n. 530/2022 l’INL ha già chiarito che, trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione di tale violazione prevede da parte del personale ispettivo l’adozione della prescrizione obbligatoria ex art. 20 del D.lgs. n. 758/1994, finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento.

 Diversamente, **il riconoscimento civilistico di un rapporto di lavoro subordinato rappresenta una possibilità riservata esclusivamente e giudizialmente al solo tirocinante, poiché l’ultimo periodo del predetto comma 723 fa salva la possibilità, su domanda dello stesso tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.**

 Successivamente, è stato ulteriormente precisato, con nota n. 1451/2022 (cfr. nostra circolare n. 219 del 13 luglio 2022), in ordine ai profili previdenziali ed ai conseguenti recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio che di fatto ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato, che gli stessi non sono condizionati dalla scelta del lavoratore di adire l’A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante.

 Ciò premesso, **se è pur vero che per la sussistenza della fraudolenza del tirocinio è necessaria e sufficiente la prova che lo stesso si è svolto alla stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, si ritiene che tale fattispecie, in ragione della Legge n. 234/202, sia comunque sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro**. Tale strumento rappresenta un mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi, che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.

 Tuttavia, **in caso di tirocinio fraudolento, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all’estinzione del reato in via amministrativa.**

 Nell’ipotesi di fraudolenza del tirocinio, quindi, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, l’INL esclude la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.


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**N.:** 90

