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title: "Legge n. 50/2023 di conversione del Decreto Legge n. 20/2023. Flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri."
date: 2023-05-18
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Legge n. 50/2023 di conversione del Decreto Legge n. 20/2023. Flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri.

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia (v. da ultimo n. 128/2023), per segnalare le **previsioni di maggior interesse contemplate dalla Legge n. 50/2023 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 20/2023**, recante disposizioni urgenti **in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri** e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare, di cui si rende disponibile il [testo coordinato](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/05/05/23A02665/sg) (GU n. 104/23).

 Rispetto a quanto già contemplato dal DL n. 20/23 (cfr.** **nostra circolare n. 93 del 16 marzo scorso), evidenziamo, in particolare, quanto segue.

 **Art. 1 – Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri**

 Viene riformulato il comma 2 dell’art. 1 del DL nel senso che, ai fini della predisposizione del DPCM inerente le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano per il triennio 2023-2025, sono sentiti i Ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all’art. 42, comma 2 , del dlgs. n. 286/1998 (TU immigrazione), nonché il CNEL. Il decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata.

 **Resta ferma**, invece, **la previsione del comma 3 secondo cui i criteri generali indicati dal decreto per la definizione dei flussi di ingresso devono tenere conto dell’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.**

 Viene quindi specificato che le istanze eccedenti i limiti del DPCM, che possono essere esaminate nell’ambito delle quote successivamente disponibili con gli ulteriori decreti adottati durante il triennio 2023-2025, sono quelle attinenti gli articoli 22, 24 e 26 del TU immigrazione, inerenti il lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, stagionale e autonomo.

 Con l’introduzione del comma 5-bis si dispone che possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

 Con innovazione dell’articolo 21 del TU, il nuovo comma 5-ter prevede che, al di fuori delle quote e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24 del TU, in quanto compatibili, possano essere autorizzati l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato di stranieri cittadini di Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio.

 **Art. 2** – **Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro**

 In ordine all’art. 2 si rammenta che **restano ferme le previsioni già contemplate dal nuovo art. 24-bis del TU inerenti le verifiche circa l’osservanza delle prescrizioni della contrattazione collettiva e la congruità del numero delle richieste presentate, demandata ai professionisti** di cui all’art. 1 della legge n. 12/79 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.  

 **Art. 3 – Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote**

 Con innovazione dell’articolo 23 del TU, rubricato “*Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine*”, è consentito, al di fuori delle quote, con le procedure di cui all’art. 22, l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato non solo allo straniero residente all’estero, ma anche all’apolide e al rifugiato riconosciuto dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completa le attività di istruzione e formazione, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato.

 Resta ferma la previsione secondo cui il Ministero del lavoro, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società’ in house, può promuovere  la  stipula di accordi di collaborazione e  intese  tecniche  con organizzazioni internazionali (enti aggiunti in sede di conversione) o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi,  nei confronti dei quali sussiste l’interesse a promuovere percorsi di qualificazione  professionale  e  di  selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che  potranno  fare  ingresso  in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis.

 **N.B.** **Ulteriore importante novità attiene l’introduzione del comma 4-ter, disposizione sostenuta da ANCE e Confindustria**(cfr. nostra circolare n. 128 del 3 maggio scorso)**, in base alla quale, in via  transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel CNEL e alle loro articolazioni territoriali o di categoria, di concordare, con  gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi  per  il  lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell’immigrazione** iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all’art. 52 del regolamento di cui al DPR n.394/1999, **programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine.**

 A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell’articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso.

 **Art. 4-bis –** **Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati** 

 Viene aggiunto l’art. 4-bis con il quale si dispone, con innovazione dell’art. 32 del TU, che **il permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’art.2 della legge n. 184/1983, ovvero sottoposti a tutela**, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’art. 33 del Testo Unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art.52 del regolamento di cui al DPR n 394/99.

 Per completezza di informazione, si segnalano, da ultimo, le innovazioni dell’*art. 7* *(Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali)* che dispongono talune modifiche al TU immigrazione (d.lgs. n.286/98). In particolare, all’art.19 (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili), secondo il quale, tra l’altro, **il permesso di soggiorno per cure mediche, rilasciato agli stranieri in condizioni di salute derivanti da accertate patologie di particolare gravità per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le predette condizioni, non è più convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro**; all’art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamità*), *secondo cui tale permesso, di durata pari a sei mesi, rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi, rilasciato nel caso in cui il  paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versi in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, permette di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Previste, infine, nuove misure concernenti, in particolare, l’accoglienza e la protezione internazionale, per le quali si rinvia al testo del provvedimento (*5-bis* (Misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera); *5-ter* (Modifiche al sistema di accoglienza); *5-quater* (Riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza); *6-bis* (Attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l’isola di Lampedusa); 6-ter (Modifiche alla disciplina sulle modalità di accoglienza); *7-bis* (Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera); *7-ter* (Disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale); *7-quater* (Disposizioni in materia di convalida dei provvedimenti di accompagnamento immediato alla frontiera e di trattenimento); *7-quinquies* (Procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs.n. 25/2008); *9-bis* (Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri o nelle strutture per richiedenti protezione internazionale); *9-ter* (Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale); *10-bis* (Estensione della durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio).


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**N.:** 142

