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title: "Illiceità del controllo della posta elettronica del lavoratore."
date: 2023-07-31
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Illiceità del controllo della posta elettronica del lavoratore.

In riferimento ad un caso sottopostoci di recente e riguardante la**possibilità di controllo della posta elettronica di un dipendente da parte del datore di lavoro**, rammentiamo che il **Garante per la protezione dei dati personali** aveva pubblicato sul proprio portale istituzionale la [Newsletter n. 501 del 15 marzo 2023 ](#2)con la quale**ha chiarito**, tra l’altro, **che è illecito l’accesso all’account di posta elettronica dei lavoratori**, anche se finalizzato ad una difesa in giudizio.

 In particolare, l’Autorità Garante è intervenuta sanzionando un’azienda che, dopo l’interruzione della collaborazione con un dipendente, ne aveva mantenuto attivo l’account di posta elettronica, prendendo visione del contenuto e impostando un sistema di inoltro verso altro dipendente della società.

 Il Garante ha, infatti, chiarito che la condotta della Società *“è stata posta in essere in assenza di un idoneo criterio di legittimazione per l’effettuazione del trattamento, sia relativamente all’accesso alle e-mail scambiate durante la collaborazione sia per quanto riguarda la stessa predisposizione di un sistema di inoltro delle comunicazioni ad altro account”.*

 Infatti, **per realizzare un corretto bilanciamento degli interessi** (necessità di prosecuzione dell’attività economica del titolare e diritto alla riservatezza dell’interessato) **sarebbe stato sufficiente attivare un sistema di risposta automatico, con l’indicazione di indirizzi alternativi da contattare, senza prendere visione delle comunicazioni in entrata sull’account.**** **

 Inoltre, nel corso del procedimento è emerso che l’azienda, in quanto titolare del trattamento, non aveva fornito all’interessata né idoneo riscontro alla richiesta di cancellazione della casella e-mail, né l’informativa sul trattamento dati.

 Il Garante ha, altresì chiarito che anche *“**il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto in giudizio non annulla il diritto dei lavoratori alla protezione dei dati personali.**Tanto più se riguarda una forma di corrispondenza, come i messaggi di posta elettronica, la cui segretezza è tutelata anche costituzionalmente”.*


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**N.:** 211

