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title: "Diritto del lavoratore ad accedere alla relazione investigativa. Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 290/2023."
date: 2023-10-04
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Diritto del lavoratore ad accedere alla relazione investigativa. Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 290/2023.

**L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con l’allegato provvedimento n. 290 del 6 luglio 2023, ha sancito il diritto del lavoratore ad accedere ai propri dati personali, compresi quelli contenuti nella relazione dell’agenzia investigativa incaricata dall’azienda di raccogliere informazioni sul suo conto.**

 Nel caso di specie, l’Autorità Garante si è pronunciata in merito al reclamo di un lavoratore che lamentava la violazione del Regolamento UE 2016/679 con riferimento al mancato idoneo riscontro, da parte della società di cui era dipendente, alla richiesta di accedere ai dati personali trattati dalla stessa per elevare una contestazione disciplinare nei suoi confronti.

 Inoltre, solo in sede di procedimento giurisdizionale instaurato in seguito all’impugnazione del successivo licenziamento irrogato, il reclamante rappresentava di aver appreso che la società si era rivolta ad un’agenzia investigativa per lo svolgimento di indagini a suo carico che rilevavano il comportamento illegittimo oggetto di contestazione.

 Il reclamante sosteneva l’illiceità dell’attività effettuata mediante agenzia investigativa in quanto l’azienda avrebbe realizzato un *“controllo […] contrario alle norme vigenti e lesivo di una situazione giuridica altrui protetta dalla legge e, conseguentemente l’inutilizzabilità dei dati raccolti”.*

 Pertanto, il lavoratore richiedeva all’Autorità di ingiungere al titolare del trattamento di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti, nonché di imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il relativo divieto.

 Sul punto, il Garante riteneva che la società, in qualità di titolare, avesse effettuato alcune operazioni di trattamento dei dati non conformi alla disciplina in materia.

 In particolare, **il Garante ha ritenuto che le richieste di accesso ai propri dati, formulate dal reclamante, fossero correttamente qualificabili come esercizio del diritto di accesso ai sensi dell’art.15 del Regolamento e che non fosse possibile subordinare il riscontro alla richiesta all’indicazione “dettagliata”, da parte dell’interessato, dei documenti cui si richiedeva di accedere.** La società avrebbe dovuto fornire, infatti, tutti i dati raccolti con la relazione investigativa.

 Il Garante ha, altresì, chiarito che il titolare del trattamento avrebbe dovuto indicare l’origine dei dati raccolti, ai sensi del citato art. 15, e che lo stesso avrebbe dovuto fornire le informazioni relative all’azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della richiesta (art. 12 del Regolamento).


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