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title: "Garante Privacy: newsletter n. 517 del 6 febbraio 2024. Nuove tutele per le e-mail dei dipendenti."
date: 2024-02-08
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Garante Privacy: newsletter n. 517 del 6 febbraio 2024. Nuove tutele per le e-mail dei dipendenti.

Il Garante privacy, nella [newsletter n. 517 del 6 febbraio 2024](#4), ha informato di aver adottato un [documento di indirizzo denominato *“Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”*](https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9978728) rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati.

 Il documento nasce a seguito di accertamenti effettuati dall’Autorità dai quali è emerso che alcuni programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori anche in modalità cloud, sono configurati in modo da raccogliere e conservare, in modo preventivo e generalizzato, i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’e-mail). In alcuni casi è emerso anche che i sistemi non consentono ai datori di lavoro di disabilitare la raccolta sistematica dei dati e ridurre il periodo di conservazione.

 Con tale documento il Garante chiede quindi ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore (periodo considerato congruo per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore).

 L’Autorità ha, inoltre, informato che i datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori ossia accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore.

 Per quanto non riportato nella presente rinviamo al citato documento di indirizzo.


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