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title: "DM 18 gennaio 2024. Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere."
date: 2024-03-15
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# DM 18 gennaio 2024. Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 55/2024 è stato pubblicato il [**Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 gennaio 2024** ](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-03-06&atto.codiceRedazionale=24A01204&elenco30giorni=true)concernente l'accesso al **“Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere”** istituito dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 234/21, nonché le modalità di ripartizione delle risorse in favore delle regioni, in qualità di amministrazioni attuatrici degli interventi.

 **Attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere**

 Ai sensi dell’art. 2, le Regioni programmano e finanziano, in favore delle imprese o dei loro lavoratori, le attività di formazione propedeutiche al conseguimento della certificazione della parità di genere sulla base dei parametri minimi determinati dall'art. 1 del [Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/01/22A03808/sg) (Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022).

 Al fine di orientare la qualità della programmazione e progettazione delle attività di formazione, **il Ministero del Lavoro**, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità e con le amministrazioni regionali e con il supporto di INAPP, **predisporrà apposite linee guida entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto.**

 Sono esclusi dall'ammissibilità al finanziamento del Fondo tutti i costi direttamente connessi all'accertamento dei requisiti per il rilascio e il mantenimento della certificazione.

 Al fine di promuovere  il  coordinamento  degli  interventi  sui propri territori ed evitare i rischi di  dispersione  o  duplicazione dei finanziamenti, le regioni, nella programmazione ed erogazione delle attività formative,   operano in complementarità e addizionalità rispetto agli interventi posti in essere sia nell'ambito della   programmazione regionale, sia nell'ambito dell'intervento del PNRR Missione 5, componente 1, investimento 1.3 “Sistema di certificazione della parità di  genere”.

 A tal fine, le regioni possono stipulare apposite convenzioni o accordi di collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità, in qualità di amministrazione titolare dell'intervento, ovvero con i soggetti attuatori dello stesso.

 Per la progettazione e l'attuazione degli interventi, che devono concludersi entro il 30 giugno 2025, le regioni possono coinvolgere le consigliere territoriali di parità e realizzare sistemi di collaborazione, associazione o gemellaggio tra enti.

 **Criteri di riparto e modalità di erogazione delle risorse**

 Per il finanziamento delle attività sono destinati al Fondo 3.000.000 euro per l'anno 2022.Tali risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome in proporzione al numero delle imprese attive nell'anno 2021 e prevedono un limite minimo per ciascuna amministrazione pari a 27.000 euro.

 Le risorse ripartite per ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella Tabella 1 «Assegnazione delle risorse - Annualità 2022», sulla base dei dati indicati in Tabella 2 «Dati imprese attive 2021 da registro delle imprese» di cui all'allegato 1.

 **Le risorse sono erogate dal Ministero del Lavoro alle regioni con la seguente modalità:**

 
1. **un acconto pari al 75%**del contributo assegnato è erogato previa trasmissione da parte delle amministrazioni regionali dell'allegato modello di dichiarazione di assunzione di impegni giuridicamente vincolanti (IGV), Allegato 2, del decreto in argomento. Alla dichiarazione di IGV dovrà essere allegata copia di uno o più atti di assunzione di impegno giuridicamente vincolante riferiti all'ammontare complessivo delle risorse assegnate, indicato nella stessa dichiarazione;

1. **la restante quota nel limite del 25%**è erogata previa trasmissione da parte delle amministrazioni regionali del report di sintesi degli interventi rendicontati, in relazione agli impegni adottati, sulla base del modello di cui all'Allegato 3 del decreto in esame. Al report dovrà essere allegata anche una relazione sintetica descrittiva degli esiti degli interventi posti a finanziamento.

 La mancata trasmissione della documentazione di cui alla predetta lettera a), entro il 30 giugno 2024, autorizza il Ministero del lavoro all'eventuale disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate in favore delle regioni che hanno presentato richiesta di acconto.


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