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title: "Decreto interministeriale 29 febbraio 2024. Lavoratori stranieri altamente qualificati. Attività lavorativa da remoto."
date: 2024-04-23
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Decreto interministeriale 29 febbraio 2024. Lavoratori stranieri altamente qualificati. Attività lavorativa da remoto.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2024 è stato **pubblicato il **[**Decreto interministeriale 29 febbraio 2024**](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-04-04&atto.codiceRedazionale=24A01716&elenco30giorni=true)** **attinente le **modalità e requisiti per l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto** in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio nazionale (“**nomadi digitali” e “lavoratori da remoto**” di cui all’art. 27, comma 1, lettera q bis), del d.lgs. n. 286/1998 - Testo Unico dell’Immigrazione (TUI), introdotta con la legge n. 25/2022, di conversione del D.L. Sostegni-ter).

 **L'ingresso e il soggiorno** dei lavoratori in esame che intendano svolgere l'attività lavorativa in Italia **è consentito al di fuori delle quote**, come previsto dal citato art. 27.

 Ai sensi del provvedimento, si intende per:

 
- “*attività lavorativa altamente qualificata”*, l'attività svolta dallo straniero in possesso dei requisiti di cui all'art.27-quater, comma 1, del d.lgs. n. 286/86;
- *“nomade digitale”,*lo straniero che svolge attività di lavoro autonomo attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto;
- *“lavoratore da remoto”,*lo straniero che, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015;
- “*impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano”,*il datore di lavoro o il committente che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi avente sede legale anche al di fuori del territorio dello Stato italiano.

 **Requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno.**

 **L'ingresso e il soggiorno degli stranieri in argomento è consentito con il rilascio del solo visto di ingresso, senza richiesta del nulla osta** (come previsto dall’art.27, comma 1-sexies, del TUI), **ai lavoratori che:**

 a) dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

 b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;

 c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;

 d) dimostrino un'esperienza pregressa di almeno sei mesi nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;

 e) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 27-quater, comma 1, del d.lgs. n. 286/86.

 Ulteriore condizione richiesta per il rilascio del visto è l’assenza di condanne in capo al datore di lavoro o committente, per reati previsti dal TUI connessi all’immigrazione clandestina (art. 22, c. 5-bis, del d.lgs. n. 286/98). A tal fine è richiesta la presentazione da parte del richiedente, in allegato alla domanda di visto presso il consolato competente, di una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro o committente che attesti l’assenza di condanne negli ultimi cinque anni.

 Se all’esito delle verifiche svolte dalla questura competente il datore di lavoro dovesse risultare condannato, il permesso di soggiorno non è rilasciato e il visto di ingresso viene revocato. 

 **Modalità per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto extraUE e ai loro familiari.**

 Allo straniero in possesso del visto d'ingresso è rilasciato il permesso di soggiorno secondo le modalità previste nel TUI e nel relativo regolamento di attuazione.

 **Il permesso di soggiorno, che deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno ed è rinnovabile annualmente se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.**

 Allo straniero è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui all'art. 29, comma 1, lettere a) e b), del TUI. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari di durata pari a quello del lavoratore.

 La questura comunica il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o collaborazione, anche con modalità telematiche, al competente ispettorato territoriale del lavoro per le verifiche di competenza.

 **Modalità per la verifica del rispetto delle disposizioni di carattere contributivo e di carattere fiscale vigenti nell'ordinamento nazionale.**

 La questura comunica quindi il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o collaborazione, alle competenti sedi territoriali dell'INPS e dell'INAIL, nonché all'Agenzia delle entrate, per le verifiche di competenza.

 **Nei confronti degli stranieri, soggetti alla legislazione sociale di un Paese terzo, trovano applicazione le disposizioni previste dalle convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale stipulate tra l'Italia e il Paese terzo interessato.**

 **In assenza di tali convenzioni, si applica la disciplina previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana, in relazione alla durata del permesso di soggiorno.**

 Per quanto ivi non richiamato, rinviamo al testo del provvedimento.


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**N.:** 128

