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title: "Distacco di lavoratori provenienti da paesi terzi. Pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’obbligo di ottenere il permesso di soggiorno."
date: 2024-06-25
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
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# Distacco di lavoratori provenienti da paesi terzi. Pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’obbligo di ottenere il permesso di soggiorno.

**La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulla Causa C-540/22 in materia di libera prestazione di servizi, resa in regime di distacco transnazionale, da parte di lavoratori provenienti da paesi terzi.**

 Nel caso di specie, i ricorrenti, cittadini ucraini titolari di un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro, venivano distaccati da una società slovacca presso un committente olandese per lo svolgimento di attività metallurgiche nei Paesi Bassi. Successivamente all’indicazione delle attività e del relativo periodo iniziale di distacco, la società slovacca notificava alle autorità dei Paesi Bassi un prolungamento delle suddette attività di oltre 90 giorni in un periodo di 180, più lungo rispetto a quello previsto dall’art.21, paragrafo 1, della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.

 La società slovacca presentava, quindi, all’Autorità olandese competente, per ciascuno dei ricorrenti, domande di rilascio di un permesso di soggiorno per lo svolgimento della prestazione transfrontaliera di servizi, per il trattamento delle quali venivano riscossi i diritti. Conseguentemente, l’Autorità olandese rilasciava ai ricorrenti permessi di soggiorno regolari a tempo determinato, corredati dalla restrizione relativa alla prestazione transfrontaliera di sevizi, precisando che il lavoro inerente a tali domande non era subordinato all’ottenimento di un permesso di lavoro. Inoltre, la durata di validità di tali permessi di soggiorno veniva limitata alla durata di validità dei permessi di soggiorno temporanei slovacchi per motivi di lavoro, con la conseguenza che essa era inferiore alla durata delle attività per le quali i ricorrenti erano stati distaccati. Questi ultimi presentavano, quindi, reclami avverso tali decisioni presso l’Autorità olandese competente che, a sua volta, li dichiarava infondati.

 In seguito alla dichiarazione di infondatezza dei reclami, i cittadini ucraini presentavano ricorso avverso tali decisioni dinanzi al giudice del rinvio olandese. Oggetto del ricorso era l’obbligo, per i lavoratori cittadini di Stati terzi alle dipendenze di un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro dell’Unione europea, di essere in possesso, oltre che di un permesso di soggiorno in tale Stato membro, di un permesso di soggiorno per soggiornare in un altro Stato membro nell’ambito di una prestazione transfrontaliera di servizi successivamente alla scadenza del periodo di 90 giorni di cui all’art.21 già menzionato. Si discuteva, inoltre, della circostanza che la durata dei permessi di soggiorno rilasciati dai Paesi Bassi fosse limitata alla durata di validità dei permessi di soggiorno slovacchi, nonché dell’importo dei diritti da corrispondere per il trattamento delle domande di permesso di soggiorno nei Paesi Bassi.

 In tale contesto, il giudice adito sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia europea tre questioni pregiudiziali, da esaminare congiuntamente, in merito alla corretta applicazione degli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in materia di libertà di prestazione dei servizi e di compatibilità tra la normativa europea e la normativa nazionale, in questo caso olandese.

 All’esito del giudizio, **la sentenza della Corte di giustizia europea ha ritenuto che l'obbligo, per i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro, di chiedere un permesso di soggiorno per ciascun lavoratore distaccato che sia cittadino di un paese terzo, affinché esso disponga di un documento sicuro, comprovante la regolarità del distacco, costituisce una misura idonea a realizzare l'obiettivo di migliorare la certezza del diritto di tali lavoratori.**

 Con riferimento alla **durata di validità del permesso di soggiorno**, la Corte ha specificato che i lavoratori extracomunitari sono tenuti a essere titolati di un permesso di soggiorno nello Stato membro in cui vengono distaccati, la cui durata è limitata alla validità del permesso di soggiorno e di lavoro rilasciato dallo Stato membro distaccante, nel limite massimo complessivo di due anni.

 In merito all’**importo dei diritti da corrispondere**, la Corte ha constatato che i diritti dovuti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad un lavoratore cittadino di un paese terzo, distaccato in uno Stato membro da un'impresa stabilita in un altro Stato membro, sono superiori a quelli dovuti per il rilascio di un certificato di soggiorno ad un cittadino dell'Unione. Sul punto, essa ha sottolineato che l'importo di tali diritti non può essere eccessivo o irragionevole e deve corrispondere approssimativamente ai costi amministrativi generati dal trattamento di una domanda di rilascio di tale permesso, circostanza che spetta al giudice dei Paesi Bassi determinare.

 In allegato, è possibile consultare il comunicato stampa n.104/24 relativo alla sentenza in commento, pubblicato lo scorso 20 giugno.


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