---
title: "Assunzione a termine di un lavoratore precedentemente somministrato presso lo stesso datore di lavoro. Nota Confindustria su Sentenza Corte di Cassazione n. 20505/2024."
date: 2024-08-05
categories:
  - name: "Legislazione Lavoro"
    url: "https://www.ancepadova.it/legislazione-lavoro1.md"
---

# Assunzione a termine di un lavoratore precedentemente somministrato presso lo stesso datore di lavoro. Nota Confindustria su Sentenza Corte di Cassazione n. 20505/2024.

Per utile informativa riportiamo in allegato la **Nota di Confindustria sulla Sentenza n. 20505/2024** della **Corte di Cassazione** con cui si è **affermato che la stipula di un contratto a termine con un lavoratore precedentemente somministrato presso lo stesso datore di lavoro non deve essere considerata alla stregua di un rinnovo** ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015. **Pertanto, in tal caso, non occorre osservare il sistema delle “causali” (sempre che la durata del contratto a termine non superi i 12 mesi).**

 Si evidenzia che **tale orientamento supera quanto precedentemente affermato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018**, secondo cui “*in caso di periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, era possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa motivazione*”.

 **Il Dicastero equiparava**, infatti, **la stipula *ex novo* di un contratto a termine tra lavoratore ed utilizzatore, intervenuta dopo un periodo di somministrazione, ad un rinnovo** *ex* art. 19, comma 1, D.L.gs. 81/2015.

 Con la sentenza sopra citata, **la Cassazione ha chiarito, invece, che non è possibile il cumulo di due periodi di lavoro eterogenei** (il periodo di lavoro somministrato con il periodo del lavoro a termine) **per l’applicazione del meccanismo delle “causali”, in quanto tale cumulo è previsto come regola speciale solo per il calcolo del limite massimo dei 24 mesi.**

 Ciò in quanto **si tratta di due rapporti di lavoro distinti**, non sorretti dal medesimo contratto, il cui cumulo è legittimo solo per il calcolo del periodo massimo di 24 mesi, da rispettare anche in caso di diversi rapporti flessibili con lo stesso datore di lavoro.


## Custom Fields

**N.:** 242

