---
title: "Assunzione a termine di un lavoratore precedentemente somministrato presso lo stesso datore di lavoro. Nota Confindustria su Sentenza Corte di Cassazione n. 20505/2024. - ANCE Padova"
description: "Dal 1945 ANCE Padova Collegio Costruttori Edili, aderente all’ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili costituisce l’organizzazione economica di categoria rappresentativa dell’imprenditoria dell’edilizia e dei comparti affini a livello provinciale."
url: "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/legislazione-lavoro/25540-assunzione-a-termine-di-un-lavoratore-precedentemente-somministrato-presso-lo-stesso-datore-di-lavoro-nota-confindustria-su-sentenza-corte-di-cassazione-n-20505-2024"
date: "2026-06-05T12:36:45+00:00"
language: "it-IT"
---

N. 242

  [Legislazione Lavoro](https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/legislazione-lavoro)    05 Agosto 2024

# Assunzione a termine di un lavoratore precedentemente somministrato presso lo stesso datore di lavoro. Nota Confindustria su Sentenza Corte di Cassazione n. 20505/2024.

[E' necessario effettuare il login per visualizzare l'articolo completo.](#jextbox-login-module-1 "Devi essere registrato per effettuare il login e per visualizzare l'articolo.")

  Remember Me

  pdf [Download 1](#)  253Kb  Downloads: **5** circ\_n\_242 assunzione a termine.pdf

  pdf [Download 2](#)  137Kb  Downloads: **44** circ\_n\_242 assunzione a termine ALLEGATO 1.pdf

  pdf [Download 3](#)  885Kb  Downloads: **3** circ\_n\_242 assunzione a termine ALLEGATO 2.pdf

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://www.ancepadova.it" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Circolari", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Legislazione lavoro", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/legislazione-lavoro" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Assunzione a termine di un lavoratore precedentemente somministrato presso lo stesso datore di lavoro. Nota Confindustria su Sentenza Corte di Cassazione n. 20505/2024.", "item": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/legislazione-lavoro/25540-assunzione-a-termine-di-un-lavoratore-precedentemente-somministrato-presso-lo-stesso-datore-di-lavoro-nota-confindustria-su-sentenza-corte-di-cassazione-n-20505-2024" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.ancepadova.it/comunicazioni/circolari/legislazione-lavoro/25540-assunzione-a-termine-di-un-lavoratore-precedentemente-somministrato-presso-lo-stesso-datore-di-lavoro-nota-confindustria-su-sentenza-corte-di-cassazione-n-20505-2024" }, "headline": "Assunzione a termine di un lavoratore precedentemente somministrato presso lo stesso datore di lavoro. Nota Confindustria su Sentenza Corte di Cassazione n. 20505/2024.", "description": "Per utile informativa riportiamo in allegato la Nota di Confindustria sulla Sentenza n. 20505/2024 della Corte di Cassazione con cui si è affermato che la stipula di un contratto a termine con un lavoratore precedentemente somministrato presso lo stesso datore di lavoro non deve essere considerata alla stregua di un rinnovo ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015. Pertanto, in tal caso, non occorre osservare il sistema delle “causali” (sempre che la durata del contratto a termine non superi i 12 mesi). Si evidenzia che tale orientamento supera quanto precedentemente affermato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, secondo cui “in caso di periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, era possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa motivazione”. Il Dicastero equiparava, infatti, la stipula&nbsp;ex novo&nbsp;di un contratto a termine tra lavoratore ed utilizzatore, intervenuta dopo un periodo di somministrazione, ad un rinnovo&nbsp;ex&nbsp;art. 19, comma 1, D.L.gs. 81/2015. Con la sentenza sopra citata, la Cassazione ha chiarito, invece, che&nbsp;non è possibile il cumulo di due periodi di lavoro eterogenei&nbsp;(il periodo di lavoro somministrato con il periodo del lavoro a termine)&nbsp;per l’applicazione del meccanismo delle “causali”, in quanto tale cumulo è previsto come regola speciale solo per il calcolo del limite massimo dei 24 mesi. Ciò in quanto si tratta di due rapporti di lavoro distinti, non sorretti dal medesimo contratto, il cui cumulo è legittimo solo per il calcolo del periodo massimo di 24 mesi, da rispettare anche in caso di diversi rapporti flessibili con lo stesso datore di lavoro.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.ancepadova.it/images/logo-ance.png" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "ANCE Associazione delle imprese edili della provincia di Padova", "url": "https://www.ancepadova.it/" }, "datePublished": "2024-08-05T11:30:52+02:00", "dateCreated": "2024-08-05T11:30:52+02:00", "dateModified": "2024-08-05T11:30:52+02:00" }
```
